Lalla da orizzontescuola – Ieri sono stati resi noti i risultati dei movimenti per la mobilità a.s. 2012/13 relativi alla scuola di infanzia e primaria. Vediamo quali sono i casi in cui è possibile rinunciare al trasferimento
In linea generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo
- per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
- a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
- che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
Riferimento normativo O.M. n. 20 del 05 marzo 2012