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Docenti di ruolo: è possibile rinunciare al trasferimento concesso?

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Lalla da orizzontescuola – Ieri sono stati resi noti i risultati dei movimenti per la mobilità a.s. 2012/13 relativi alla scuola di infanzia e primaria. Vediamo quali sono i casi in cui è possibile rinunciare al trasferimento

In linea generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo

  • per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
  • a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
  • che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Riferimento normativo O.M. n. 20 del 05 marzo 2012

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