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Nella fissazione dell’orario delle lezioni il dirigente scolastico deve tenere conto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti.

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Il Tar accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento con cui il dirigente scolastico non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni di sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale.

 

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http://www.dirittoscolastico.it/tar-toscana-ordinanza-n-347-del-30-maggio-2012/

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