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TFA speciali: la Corte dei Conti rallenta il percorso di attivazione. Novità sui giorni di servizio richiesti

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La sintesi delle problematiche affrontate nell’incontro del 1° giugno tra Ministero e sindacati.

UIL – L’amministrazione ha comunicato che la Corte dei Conti non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’attivazione dei percorsi abilitanti riservati, una semplice ordinanza ministeriale ma che si dovrà procedere attraverso un regolamento, utilizzando il DM 249/10 con i necessari adattamenti.
Rispetto ai requisiti, l’amministrazione ha comunicato che potrà partecipare anche il personale già in possesso di altra abilitazione.
L’amministrazione ha comunicato la disponibilità ad accogliere le proposte sindacali sia in merito alla cumulabilità dei servizi non continuativi ai fini del conseguimento dei 180 giorni che alla cumulabilità del servizio svolto nel sostegno con quello svolto nella classe di concorso nello stesso anno scolastico.
Chi ha servizio in più classi di concorso, ai fini dell’abilitazione, dovrà però optare per una sola di queste.
Il periodo all’interno del quale si potranno computare i tre anni di servizio dovrebbe andare dall’anno scolastico 1999/00 all’anno scolastico 2011/12.
La UIL, pur prendendo atto dei passi avanti rispetto ai requisiti d’accesso, ha ribadito che il TFA straordinario deve partire contestualmente al TFA ordinario, anche attraverso il ricorso ad un provvedimento legislativo di urgenza, se necessario.

CISL – E’ intenzione dell’Amministrazione accelerare il più possibile il complesso iter di approvazione del Regolamento per poter consentire l’avvio dei corsi in questione parallelamente ai percorsi ordinari, anche se i tempi del procedimento – fallito il tentativo di emanare un’ordinanza d’urgenza – rischiano di allungarsi.

Durante il confronto non sono state fornite alle Organizzazioni Sindacali indicazioni adeguate rispetto alle richieste avanzate durante il confronto al “tavolo tecnico” svoltosi in materia e non è stata consegnata alcuna bozza del provvedimento.

In particolare:

  • non è stato assicurato l’avvio immediato delle abilitazioni anche per le tipologie di posti (infanzia, primaria, ITP) e le classi di concorso non ricomprese nei TFA “ordinari” , con particolare riferimento alle materie artistiche: è stata ipotizzata, infatti, un’attivazione parallela ai soli TFA già previsti;
  • è stata confermata l’ipotesi dei tre anni di servizio (con almeno 180 giorni prestati in ciascuno di essi) nella stessa classe di concorso o tipologia di posto richiesta;
  • è stato inspiegabilmente indicato – vista l’ipotesi di un arco temporale molto più ampio avanzata nel precedente incontro dalla stessa Amministrazione – un periodo limitato agli ultimi quattro anni entro il quale far valere il requisito del servizio.

Al termine di un animato e aspro confronto, la CISL Scuola e le altre sigle sindacali si sono riservate di richiedere un incontro urgente al Ministro, nella convinzione che al massimo livello “politico” si possano riproporre le proprie richieste con maggiore attenzione.

FGU – Per ciò che riguarda i TFA “speciali” o con moduli aggiuntivi la dott.ssa Stellacci ha dichiarato che l´iter precedentemente prospettato alle OO.SS. con l´emanazione di un´ordinanza urgente non è più praticabile a causa delle osservazioni della Corte dei Conti. L´unica strada percorribile è quindi la modifica del 249/09 con tempi più lunghi (serve un ulteriore parere CNPI, un passaggio nelle commissioni parlamentari, ecc.) nella speranza che ci sia l´approvazione delle modifiche entro ottobre. La disponibilità potrebbe essere incrementata includendo tutti i posti disponibili coperti anche da supplenze annuali (ciò vale anche per la scuola paritaria) + il 30%. Le modalità di accesso dovrebbero rispettare la programmazione regionale (tasso medio di occupazione del personale nelle regioni del personale non abilitato). Nella stesura presentata inizialmente si prevede che si possano far valere 3 anni di servizio (calcolati come supplenza annuale o 180 gg anche non continuativi) effettuati nella classe di concorso oggetto (o sostegno effettuato su classe di concorso) del TFA a partire dall´anno scolastico 2008-09 fino all´anno scolastico 2010-11. I TFA aggiuntivi possono essere programmati come elementi aggiuntivi rispetto ai TFA ordinari. Ciò determina l´impossibilità di partecipare a TFA speciali nelle classi di concorso in cui le università non hanno attivato i corsi ordinari. Si ritornerebbe inoltre al calcolo dei CFU pari ai Tfa ordinari.

FLC CGIL 

Malgrado le indicazioni e proposte presentate nel precedente incontro la proposta rimane totalmente inaccettabile in quanto prevede comunque di aver effettuato servizio per tre anni scolastici (almeno 180 giorni) e soltanto per la classe di concorso/tipo di posto richiesto. Non è chiaro a partire da quale data tale servizio debba essere maturato: il tentativo di far decorrere il servizio dal 2008 è stato prontamente restituito al mittente.

SNALS – I rappresentanti dell’amministrazione hanno informato che, dopo gli approfondimenti sul piano giuridico – normativo, si è arrivati alla conclusione che l’unica strada percorribile si basa su una modifica “regolamentare” del D.M. 249/2010 che introduca, come fase transitoria per chi è in possesso di determinati requisiti di servizio, un “TFA SEMPLIFICATO” basato sulla costruzione di un percorso con moduli aggiuntivi a quelli dei TFA attivati e, quindi, solo relativamente alle classi di concorso man mano attivate o, per la scuola dell’infanzia e primaria, solo in parallelo a quelli ordinari che dovranno essere attivati. Non saranno previste né prove di accesso né contingenti numerici, ma solo l’acquisizione di crediti formativi.
Secondo questa proposta questo percorso abilitante si attiverebbe con gradualità nel tempo, e solo man mano che si procederà all’attivazione del TFA “ordinario”.
In relazione ai requisiti di ammissione, la proposta dell’amministrazione, con una serie di motivazioni, è stata la seguente:

  • tre anni di servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, ivi compreso il servizio sul sostegno. Per chi avesse il requisito per più opzioni, ne dovrà scegliere una soltanto;
  • il periodo temporale entro il quale possedere i requisiti di servizio, dopo un’iniziale tentativo di inaccettabile riduzione dell’arco temporale agli ultimi quattro anni, si è tornati a ipotesi avanzate in precedenti riunioni; dovrebbe, quindi, essere quello compreso tra l’anno scolastico 1999/2000 e il 2011/12 compreso.

Alla fine del percorso vi sarebbero le prove finali, sempre presso l’università di frequenza.
E’ stato promesso l’invio di una bozza di testo scritta per i prossimi giorni.
Il nostro sindacato ha contestato, portando una serie di argomentazioni, la proposta con particolare riferimento a due aspetti:

  • quello dei requisiti di accesso che, come noto, nelle aspettative erano per lo SNALS-CONFSAL riferibili a 360 gg. di servizio e che, negli stessi comunicati del ministero, erano riferiti a 36 mesi senza i vincoli proposti in sede di incontro;
  • quello del riferimento per il servizio da considerare alla stessa classe di concorso, sia con riferimento al singolo anno scolastico che ai tre anni necessari;
  • alla incerta realizzazione della procedura per tutte le classi di concorso (con riferimento a quelli da attivare dall’AFAM) e in alcuni casi impossibile (non per tutte è prevista l’attivazione di corsi TFA ordinari) oltre che per i docenti con servizi nella scuola primaria e in quella dell’infanzia. Questo crea inaccettabili situazioni di “disparità di trattamento” tra il personale.

La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha chiesto all’amministrazione un profondo ripensamento e la formulazione di una proposta che tenga conto delle legittime aspettative del personale che ha contribuito con sacrifici al mantenimento del servizio pubblico scolastico.

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