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Nuove FAQ sul TFA per docenti sovrannumerari

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Lalla – Il Miur ha aggiornato la pagina dedicata alle FAQ con 3 nuovi chiarimenti su docenti che saranno ammessi al TFA in qualità di sovrannumerari, e sulla compatibilità TFA – assegno di ricerca.

Le FAQ

Gli studenti in sovrannumero devono sostenere le prove selettive?

No, gli studenti in sovrannumero non devono sostenere le prove selettive e pertanto non devono procedere all’iscrizione on-line. Potranno iscriversi seguendo le procedure amministrative dell’ateneo prescelto.

Chi è ammesso in sovrannumero?

Sono ammessi in sovrannumero tutti coloro che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 19 dal DM 11 novembre 2011, e che hanno sospeso la frequenza, senza alcuna limitazione temporale

L’assegno di ricerca è incompatibile con la frequenza di un corso TFA?

L’assegno di ricerca non crea incompatibilità con la frequenza di un corso TFA.

Per quanto riguarda i docenti da ammettere in sovrannumero manca ancora un tassello fondamentale, ovvero se sarà possibile cambiare ateneo rispetto a quello del superamento della prova Ssis. Ad oggi le risposte degli Atenei sono state in via generale negative, ma non abbiamo indicazioni ufficiali da parte del Ministero.

Ricordiamo che possono accedere in sovrannumero (senza dover sostenere le 3 prove di selezione)

  • i docenti che hanno superato l’esame di ammissione alla Ssis e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stessa (cosiddetti “congelati Ssis)
  • i docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
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