Con la sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012 la sezione lavoro della Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento del lavoratore, assente ingiustificato, secondo l’azienda, dal posto di lavoro.
Il dipendente in realtà aveva comunicato via mail che in quei giorni si sarebbe avvalso delle ferie maturate, ma il datore non ha gradito questa modalità di avviso: eppure, secondo quanto è emerso dalla testimonianze, questa era più o meno la prassi in azienda.
Ovvero il lavoratore che intendeva andare in ferie si limitava semplicemente a comunicare il periodo di fruizione delle stesse con un messaggio di posta elettronica: in assenza di qualsivoglia risposta negativa da parte dell’ufficio del personale i giorni di ferie si intendevano concessi.
Pertanto il provvedimento sanzionatorio attuato ex post nei confronti del dipendente è apparso, ad avviso dei giudici di legittimità, eccessivo: né si è dato valore al documento, peraltro prodotto fuori tempo, da parte del datore di lavoro secondo cui risulterebbe necessaria l’autorizzazione scritta ad andare in ferie.
L’iter seguito dai dipendenti in circostanze precedenti analoghe, in cui le ferie risultano concesse sulla base delle richieste inoltrate per posta elettronica su di un modulo predisposto dal capo del personale, senza l’autorizzazione scritta del datore, è stato valutato come prova decisiva a favore del dipendente licenziato.