fbpx

Decreto per arruolamento tutor in gazzetta ufficiale

2104

DECRETO 8 novembre 2011. Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A05643) (GU n. 117 del 21-5-2012 )

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 24  dicembre  2007,  n.  244  «Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2008), art.  2,  comma  416,  che  ha  previsto  che  con regolamento  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano  disciplinati  i requisiti e le modalita’ della formazione iniziale  e  dell’attivita’ procedurale per il reclutamento  del  personale  docente,  attraverso concorsi ordinari;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca 10 settembre 2010,  n.  249  «Regolamento  concernente: definizione della disciplina dei requisiti e  delle  modalita’  della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia, della scola primaria e della scuola secondaria  di  primo  e  secondo rado ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre  2007, n. 244», in particolare l’art. 3, comma 2, l’art. 4, commi 1, 2 e  3, l’art. 13, l’art. 14, l’art. 15, commi 1, 16 e 17;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre  2010, n. 249, recante regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”»;
Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di organizzazione  delle  universita’,   di   personale   accademico   e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270  «Modifiche  al  regolamento recante  norme  concernenti  l’autonomia  didattica   degli   atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e  della  ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»,  in  particolare, l’art. 9, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286,   recante disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  finanziaria,  e,  in particolare, l’art. 2, commi 138-142;
Considerato che l’art. 15,  comma  27,  del  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca  n.  249  del  2010 prevede che «le  universita’  adeguino  i  regolamenti  didattici  di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo  da  assicurare che i relativi corsi siano attivati a  partire  dall’anno  accademico 2011/2012» e che sono  in  corso  le  procedure  per  la  definizione dell’offerta formativa annuale degli atenei in modo da consentire  il corretto avvio dell’anno accademico;

Decreta:

Art. 1

Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall’insegnamento

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base  dei  contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi  di  laurea  in scienze della formazione primaria e  dei  posti  disponibili  per  la frequenza del tirocinio formativo  attivo  di  cui  all’art.  10  del decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all’art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti  con  apposito  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o  totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all’art. 11, commi  2 e 4 e all’art. 9, comma  4  del  succitato  decreto.  Con  lo  stesso decreto e’ stabilita:

a) la ripartizione dei tutor tra le classi di  abilitazione,  cosi’ come risultano definite alla data del provvedimento;

b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni  anno,  entro la  quale  le  universita’  e  le  istituzioni  dell’alta  formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli  incarichi  tutoriali  di cui all’art. 11, commi 2 e 4, e all’art. 9, comma  4,  del  succitato decreto.

2. L’attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor  organizzatori e’ strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e  per  l’anno  di tirocinio formativo attivo.

3. Nella determinazione dei contingenti di  tutor  coordinatori  ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  e’ assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni  15  corsisti  o frazione.

4. Nella determinazione dei contingenti di tutor  organizzatori  ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  e’ assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni  centocinquanta corsisti o frazione.
5. L’attivita’  svolta  presso  le  universita’  e  le  istituzioni dell’alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  di  seguito denominate AFAM, per le finalita’ di cui al comma 1 e’ valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 2
Requisiti e titoli

1. Per l’esercizio dei relativi compiti e’ richiesto il possesso di equisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare  i compiti tutoriali. A tal  fine  si  distinguono  requisiti  e  titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i  compiti  di  tutor  dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e  i  tutor organizzatori, per i quali il decreto del  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  prevede l’esonero, parziale o totale, dal servizio.

2.  I  tutor  dei  tirocinanti  sono  individuati  e  nominati  dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici  delle  istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12  del  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca  10 settembre 2010, n. 249 e,  sino  alla  predisposizione  dei  predetti elenchi, secondo quanto disposto dall’art. 15,  comma  23,  ai  sensi dell’art.   11,   comma   3,   del   predetto   decreto.   Al    fine dell’individuazione  di  tali  docenti  si  dovra’  tener  conto  del requisito di almeno cinque anni di servizio  d’insegnamento  a  tempo indeterminato,  in  assenza  del  quale  non  e’  possibile  assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti.

3. Le nomine sono disposte sulla base  delle  domande  pervenute  e della  graduatoria  interna  d’istituto   elaborata   dal   dirigente scolastico o dal coordinatore  didattico  in  funzione  dei  punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e  da  apposita  valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti  di cui all’art. 11 del decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell’allegato A  al  presente provvedimento.

4. I tutor dei  tirocinanti  nei  percorsi  di  formazione  per  il conseguimento della specializzazione per  le  attivita’  di  sostegno didattico agli alunni con disabilita’ e dei corsi di  perfezionamento per l’insegnamento  di  una  disciplina  non  linguistica  in  lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14  del  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca  10 settembre 2010, n. 249, sono individuati  e  nominati  dai  dirigenti scolastici o dai coordinatori  didattici  sulla  base  dei  requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi.

5. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori di cui all’art. 11, commi 2 e 4,  e  all’art.  9,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre  2010, n. 249, sono selezionati dalle universita’ e dalle  istituzioni  AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell’allegato A:   i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi:    i titoli valutabili;   l’articolazione del colloquio di valutazione.

6. Il personale docente che intende chiedere l’utilizzazione per  i compiti di cui al comma 5 invia  la  domanda  all’universita’  ovvero all’istituzione AFAM a  norma  dello  specifico  bando  di  concorso. Concluse le procedure di valutazione, le universita’ e le istituzioni AFAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del  contratto individuale di lavoro.

7. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor  coordinatore  sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di  utilizzazione  prevista  in  materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze  della  formazione  primaria  o  presso  i percorsi  di   cui   ai   decreti   del   Ministro   dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca  7  ottobre  2004,  n.  82,  e  28 settembre 2007, n. 137.

Art. 3

Utilizzazione dei tutor

1. L’utilizzazione  dei  tutor  coordinatori  ed  organizzatori  ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall’art. 11, commi 5, 6, 7 e  8  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca  10  settembre  2010,  n.  249.  Una ulteriore utilizzazione non puo’ essere disposta se non e’  trascorso almeno un anno dalla cessazione.
2. In caso di revoca di cui all’art. 11, comma 7, del  decreto  del Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della   ricerca   10 settembre 2010, n. 249, il personale revocato  non  puo’  partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.
3. In  caso  di  mancata  attivazione  dei  percorsi  di  tirocinio formativo  attivo  di  cui  all’art.  15  del  predetto  decreto,  il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi  di titolarita’.

Art. 4
Articolazione dell’orario di servizio

1. L’orario di  servizio  svolto  dai  tutor  coordinatori  di  cui all’art.  1  presso  le  istituzioni  scolastiche  di   appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, e’ organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di  ciascun  grado di istruzi ne, anche in relazione alle singole classi di  concorso  a cattedre o posti, ed assicurare l’unicita’ del docente,  per  ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola  dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

2. L’orario di servizio da effettuare  presso  le  universita’,  in considerazione    della    natura    della    prestazione     diversa dall’insegnamento frontale, e’ di regola di diciotto ore settimanali, comprensive  della  partecipazione  alle  riunioni  degli   organismi universit ri. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attivita’ alle quali lo stesso e’ tenuto, sia  nelle  istituzioni  scolastiche,  sia nelle universita’ non potra’ comunque superare il limite  massimo  di trentasei ore settimanali.

3.  Per  la  sostituzione  del  personale  utilizzato   presso   le universita’ si provvede con supplenze annuali  da  conferire  per  il periodo  di  durata  del  semiesonero,  dopo   l’espletamento   delle procedure  di  utilizzazione  del   personale   in   esubero   o   n soprannumero.

4. I tutor  organizzatori  di  cui  all’art.  1  sono  tenuti  alla prestazione dell’orario stabilito  per  il  personale  amministrativo degli atenei e delle istituzioni AFAM,  nonche’  a  partecipare  alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di trentasei ore settimanali.

Art. 5

Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo

1.  Al  personale  docente  ed  educativo  utilizzato   presso   le universita’ e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di  ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo  effettuate,  gli istituti  contrattuali  previsti  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro.

2. Considerato che l’attivita’ di servizio viene  prestata  in  due diverse sedi, l’istituzione scolastica presso  la  quale  il  docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico  ed  economico  del  docent  stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze  e i permessi fruiti  dal  dipendente  in  relazione  a  prestazioni  di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie e presso le sedi AFAM, e percio’ dalle stesse autorizzate,  devono  essere  comunicate tempestivamente dalle segreterie  amministrative del corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarita’.

Art. 6
Valorizzazione delle competenze e dei titoli

1. In coerenza e continuita’ con quanto disposto all’art.  1  della legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale si  sancisce  il  principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell’esercizio  delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi  di  formazione iniziale degli insegnanti, i punteggi acquisiti con le  selezioni  di cui al presente  decreto,  adeguatamente  perequati,  possono  essere oggetto  di  valutazione  per  la   definizione   delle   graduatorie d’istituto per la mobilita’  territoriale  e  professionale.  Possono altresi’ essere oggetto di valutazione del  servizio  ai  fini  della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR, e  per  ogni altro uso coerente con la  valorizzazione  delle  competenze  sancita dalla predetta legge.

Art. 7
Norme speciali

1. La regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento  e  di Bolzano stabiliscono le norme per l’utilizzazione di  un  contingente di personale docente presso le universita’ e le istituzioni AFAM  del rispettivo territorio, sulla base  dei  principi  generali  contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.

Art. 8
Norma transitoria

1. Limitatamente all’anno accademico 2011/2012 le scadenze indicate all’art.  1  del  presente  decreto  e  i   contingenti   dei   tutor organizzatori e coordinatori  sono  stabiliti  con  apposito  decreto della Direzione generale per il personale scolastico  ,  al  fine  di armonizzarsi  con  la  piena  attuazione  del  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre  2010, n. 249.

Roma, 8 novembre 2011

Il Ministro: Gelmini

Allegato A

Tabella 1
(art. 2, comma 3)

TITOLI VALUTABILI PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  TUTOR  DEI  TIROCINANTI
(ART.  11,  COMMA  3  DEL  DECRETO  DEL  MINISTRO  DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  10  SETTEMBRE  2010,  N.  249)  –
(PUNTI 50 SU 100).

A.1.1.  Formazione  specifica  alla   funzione   di   tutor   dei
tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai  risultati
raggiunti e al numero di  ore  di  formazione  sostenute,  rilasciata
dalle universita’, dalle istituzioni AFAM e da enti  accreditati  per
la formazione del personale della scuola (punti  2  ogni  25  ore  di
formazione fino a un massimo di punti 10).
A.1.2. Formazione  alla  funzione  tutoriale  con  certificazione
delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di
formazione sostenute, rilasciata dalle universita’, dalle istituzioni
AFAM e da enti accreditati per  la  formazione  del  personale  della
scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di  punti
5).
A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio  nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui  ai
decreti  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).
A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei  corsi
di laurea in scienze  della  formazione  primaria,  nelle  scuole  di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui  ai
decreti  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137  (punti  1
per ogni anno fino a un massimo di punti 3).
A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione
dei docenti all’uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)
A.1.6. Formazione specifica  all’uso  delle  lavagne  interattive
multimediali (punti 2).
A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla  formazione  di  tutor
ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le
universita’, le istituzioni AFAM o  enti  accreditati  dal  Ministero
(punti 5).
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).
A.1.10.  Attivita’  di  ricerca  ovvero  di  insegnamento   nelle
universita’  o  nelle  istituzioni  dell’alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (punti 5).
Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100).
L’esame ai candidati per l’assegnazione di compiti  tutoriali  e’
svolto dal comitato per la valutazione del servizio  dei  docenti  di
cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
consiste in un colloquio con intervista  strutturata  allo  scopo  di
saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati  e
verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il  comitato  tiene
inoltre conto del  percorso  professionale  del  docente  e  di  ogni
informazione utile  a  valutarne  la  congruita’  rispetto  al  ruolo
tutoriale. Il colloquio e’ rivolto ad  un  numero  di  candidati  non
superiore al  doppio  rispetto  ai  posti  disponibili,  identificati
attraverso  una  graduatoria  risultante  dal  punteggio   conseguito
attraverso la  valutazioni  dei  titoli  presentati.  La  graduatoria
finale e’ data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il
punteggio attribuito all’esame.

Tabella 2
(art. 2, comma 5)

REQUISITI E TITOLI VALUTABILI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELL’INCARICO  DI
TUTOR COORDINATORI (ART. 11, COMMA 2 DEL  DECRETO  MINISTERIALE  10
SETTEMBRE 2010, N. 249) E DI TUTOR ORGANIZZATORI (ART. 11, COMMA  4
DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249).

Requisiti e titoli valutabili.
Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti e
all’incarico  di  tutor  organizzatore  i  docenti  e   i   dirigenti
scolastici  in  servizio  a  tempo  indeterminato  al  momento  della
presentazione della domanda,  che  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
A.2.1. Per i docenti almeno  cinque  anni  di  servizio  a  tempo
indeterminato di cui  almeno  tre  di  insegnamento  effettivo  nella
classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci  anni;per  i
dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.
A.2.2. Avere svolto  attivita’  documentata  in  almeno  tre  dei
seguenti ambiti:
a) esercizio della funzione  di  supervisore  del  tirocinio  nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui  ai
decreti  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
b) insegnamento ovvero conduzione  di  gruppi  di  insegnanti  in
attivita’ di formazione in servizio nell’ambito di offerte  formative
condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10
ore (punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei  corsi  di
laurea  in  scienze  della  formazione  primaria,  nelle  scuole   di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui  ai
decreti  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di  formazione  del  personale
docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS (3 punti);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici  presso
i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole  di
specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi  di  cui  ai
decreti  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
f)  partecipazione  a  gruppi  di   ricerca   didattica   gestiti
dall’universita’ o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
g)    pubblicazioni    di     ricerca     disciplinare     ovvero
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle  discipline,
ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
h) partecipazione a progetti di sperimentazione  ai  sensi  degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
j) attivita’ di ricerca ovvero di insegnamento nelle  universita’
o  nelle  istituzioni  dell’alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla  formazione
didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero
alla  formazione  e  all’aggiornamento  didattico  svolti  presso  le
universita’, le istituzioni AFAM o  enti  accreditati  dal  Ministero
(punti 6);
l) avere seguito corsi di formazione per il personale  scolastico
all’estero nell’ambito di programmi comunitari  (Long  Life  Learning
Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).
Titoli valutabili (punti 50 su 100).
La  commissione  di  valutazione,   nominata   dalla   competente
autorita’ accademica, attribuisce a ogni candidato i  punti  indicati
in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A.2.2. per le quali  il
candidato presenti documentazione dell’attivita’ svolta.
Colloquio di valutazione (punti 50 su 100).
La graduatoria  di  assegnazione  dei  posti  messi  a  bando  e’
costituita a seguito di un colloquio  a  cura  della  commissione  di
valutazione con intervista strutturata  allo  scopo  di  saggiare  le
spinte motivazionali, le capacita’ di  organizzazione,  di  relazione
con i docenti e con le autorita’ scolastiche e verificare il progetto
di lavoro degli  aspiranti.  Si  tiene  inoltre  conto  del  percorso
professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la
congruita’ rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e
coordinatore. Il colloquio  deve  essere  rivolto  ad  un  numero  di
candidati non superiore al  doppio  rispetto  ai  posti  disponibili,
identificati attraverso la graduatoria  risultante  dalla  sommatoria
delle valutazioni dei titoli.

In questo articolo