DECRETO 8 novembre 2011. Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A05643) (GU n. 117 del 21-5-2012 )
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 2, comma 416, che ha previsto che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano disciplinati i requisiti e le modalita’ della formazione iniziale e dell’attivita’ procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo rado ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», in particolare l’art. 3, comma 2, l’art. 4, commi 1, 2 e 3, l’art. 13, l’art. 14, l’art. 15, commi 1, 16 e 17;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l’art. 9, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e, in particolare, l’art. 2, commi 138-142;
Considerato che l’art. 15, comma 27, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 249 del 2010 prevede che «le universita’ adeguino i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall’anno accademico 2011/2012» e che sono in corso le procedure per la definizione dell’offerta formativa annuale degli atenei in modo da consentire il corretto avvio dell’anno accademico;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall’insegnamento
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all’art. 10 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all’art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all’art. 11, commi 2 e 4 e all’art. 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto e’ stabilita:
a) la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, cosi’ come risultano definite alla data del provvedimento;
b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all’art. 11, commi 2 e 4, e all’art. 9, comma 4, del succitato decreto.
2. L’attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori e’ strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l’anno di tirocinio formativo attivo.
3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione.
4. Nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni centocinquanta corsisti o frazione.
5. L’attivita’ svolta presso le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate AFAM, per le finalita’ di cui al comma 1 e’ valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Art. 2
Requisiti e titoli
1. Per l’esercizio dei relativi compiti e’ richiesto il possesso di equisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, prevede l’esonero, parziale o totale, dal servizio.
2. I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 23, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovra’ tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non e’ possibile assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti.
3. Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d’istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell’allegato A al presente provvedimento.
4. I tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi.
5. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori di cui all’art. 11, commi 2 e 4, e all’art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono selezionati dalle universita’ e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell’allegato A: i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi: i titoli valutabili; l’articolazione del colloquio di valutazione.
6. Il personale docente che intende chiedere l’utilizzazione per i compiti di cui al comma 5 invia la domanda all’universita’ ovvero all’istituzione AFAM a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, le universita’ e le istituzioni AFAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.
7. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.
Art. 3
Utilizzazione dei tutor
1. L’utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall’art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non puo’ essere disposta se non e’ trascorso almeno un anno dalla cessazione.
2. In caso di revoca di cui all’art. 11, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il personale revocato non puo’ partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.
3. In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarita’.
Art. 4
Articolazione dell’orario di servizio
1. L’orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all’art. 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, e’ organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzi ne, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicita’ del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
2. L’orario di servizio da effettuare presso le universita’, in considerazione della natura della prestazione diversa dall’insegnamento frontale, e’ di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universit ri. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attivita’ alle quali lo stesso e’ tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle universita’ non potra’ comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
3. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le universita’ si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l’espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o n soprannumero.
4. I tutor organizzatori di cui all’art. 1 sono tenuti alla prestazione dell’orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei e delle istituzioni AFAM, nonche’ a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di trentasei ore settimanali.
Art. 5
Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo
1. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le universita’ e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Considerato che l’attivita’ di servizio viene prestata in due diverse sedi, l’istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docent stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie e presso le sedi AFAM, e percio’ dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarita’.
Art. 6
Valorizzazione delle competenze e dei titoli
1. In coerenza e continuita’ con quanto disposto all’art. 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale si sancisce il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell’esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, i punteggi acquisiti con le selezioni di cui al presente decreto, adeguatamente perequati, possono essere oggetto di valutazione per la definizione delle graduatorie d’istituto per la mobilita’ territoriale e professionale. Possono altresi’ essere oggetto di valutazione del servizio ai fini della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR, e per ogni altro uso coerente con la valorizzazione delle competenze sancita dalla predetta legge.
Art. 7
Norme speciali
1. La regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l’utilizzazione di un contingente di personale docente presso le universita’ e le istituzioni AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.
Art. 8
Norma transitoria
1. Limitatamente all’anno accademico 2011/2012 le scadenze indicate all’art. 1 del presente decreto e i contingenti dei tutor organizzatori e coordinatori sono stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico , al fine di armonizzarsi con la piena attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
Roma, 8 novembre 2011
Il Ministro: Gelmini
Allegato A
Tabella 1
(art. 2, comma 3)
TITOLI VALUTABILI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI
(ART. 11, COMMA 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) –
(PUNTI 50 SU 100).
A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei
tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati
raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata
dalle universita’, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per
la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di
formazione fino a un massimo di punti 10).
A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione
delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di
formazione sostenute, rilasciata dalle universita’, dalle istituzioni
AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della
scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti
5).
A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).
A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1
per ogni anno fino a un massimo di punti 3).
A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione
dei docenti all’uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)
A.1.6. Formazione specifica all’uso delle lavagne interattive
multimediali (punti 2).
A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor
ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le
universita’, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero
(punti 5).
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).
A.1.10. Attivita’ di ricerca ovvero di insegnamento nelle
universita’ o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica (punti 5).
Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100).
L’esame ai candidati per l’assegnazione di compiti tutoriali e’
svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di
cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di
saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e
verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene
inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni
informazione utile a valutarne la congruita’ rispetto al ruolo
tutoriale. Il colloquio e’ rivolto ad un numero di candidati non
superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati
attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito
attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria
finale e’ data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il
punteggio attribuito all’esame.
Tabella 2
(art. 2, comma 5)
REQUISITI E TITOLI VALUTABILI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI
TUTOR COORDINATORI (ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10
SETTEMBRE 2010, N. 249) E DI TUTOR ORGANIZZATORI (ART. 11, COMMA 4
DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249).
Requisiti e titoli valutabili.
Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti e
all’incarico di tutor organizzatore i docenti e i dirigenti
scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della
presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
A.2.1. Per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo
indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella
classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;per i
dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.
A.2.2. Avere svolto attivita’ documentata in almeno tre dei
seguenti ambiti:
a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in
attivita’ di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative
condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10
ore (punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale
docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS (3 punti);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso
i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti
dall’universita’ o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline,
ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
j) attivita’ di ricerca ovvero di insegnamento nelle universita’
o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione
didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero
alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le
universita’, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero
(punti 6);
l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico
all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Long Life Learning
Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).
Titoli valutabili (punti 50 su 100).
La commissione di valutazione, nominata dalla competente
autorita’ accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati
in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A.2.2. per le quali il
candidato presenti documentazione dell’attivita’ svolta.
Colloquio di valutazione (punti 50 su 100).
La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando e’
costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di
valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le
spinte motivazionali, le capacita’ di organizzazione, di relazione
con i docenti e con le autorita’ scolastiche e verificare il progetto
di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso
professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la
congruita’ rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e
coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di
candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili,
identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria
delle valutazioni dei titoli.