on un nuovo messaggio vengono illustrati gli effetti del nuovo regime pensionistico sui trattamenti di quiescenza e sulla liquidazione di Tfr e Tfs
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Con il messaggio n. 8081 del 15 maggio 2012 l’Inps gestione ex Inpdap ritorna sul discorso delle modifiche normative introdotte recentemente in materia pensionistica e, in particolare, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative non solo sulle pensioni, ma anche sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap a seguito della recente circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica.
In questa circolare, indirizzata al personale delle pubbliche amministrazioni, veniva chiaramente specificato che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l’accesso sia per la decorrenza del trattamento pensionistico. L’amministrazione dovrà quindi collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
La suddetta circolare ha ribadito inoltre che il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31/12/2011). Sono esclusi i casi in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio.
Ma quali ricadute ha questo nuovo regime sugli effetti pensionistici e sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto?
Lo spiega l’Inps con il messaggio in commento, e per quanto riguarda in particolare il personale della scuola e del comparto Afam, chiarisce che la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto dall’ordinamento di appartenenza, dal punto di vista della causa, rientra tra le cessazioni per raggiunto limite di età. In tali fattispecie, per la liquidazione del Tfs e del Tfr va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo. Inoltre, qualora l’interessato, dipendente della scuola o Afam, abbia maturato il requisito pensionistico della massima anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011, il termine di pagamento è di 105 giorni. I suddetti termini di pagamento (e le eventuali eccezioni) si applicano anche nei confronti di coloro i quali, avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.
Per quanto riguarda infine la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, il termine rimane fissato al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale in oggetto dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall’art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l’anno considerato, per la pensione anticipata, vale a dire un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne (per il 2012).
Ai fini dell’individuazione del termine di liquidazione del Tfs e del Tfr, tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio: il pagamento avverrà non prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.
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