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Riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia

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I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.

docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:
– Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
– Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura)
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.

E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. Le modalità di accertamento o di esonero sono contenute nellacircolare ministeriale n.81 del 23 settembre 2010.
E’ possibile ottenere la certificazione per la conoscenza linguistica presso l’Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.

1) Titoli conseguiti nei Paesi UE
2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari.

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