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LE FERIE: Riferimenti contrattuali

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LE FERIE

Riferimenti contrattuali

q       Personale a tempo indeterminato:

–          Art. 13 CCNL 2006/09

–          art.  19 del CCNL 1994/97, come modificato dall’arti­colo 49, lettera A del CCNL 1998/2001;

–          art. 15 del contratto 2006/09 per quanto attiene all’incidenza della fruizione dei permessi retribuiti;

–          art. 39 e 58 del CCNL 2006/09 rispetti­vamente per il personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo parziale.

q   Personale a tempo determinato (insegnanti di reli­gione cattolica, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, supplenti temporanei):

–   art. 19  CCNL 2006/09

–      art. 25, commi 1, 2, 7 e 13 del CCNL 1995.

–            per tale personale, inoltre, è stato sottoscritto in data 1 luglio 1997 un accordo di interpretazione autentica relativo alle modalità di fruizione.

 

Durata

q     Personale neo-assunto (sia a tempo indeterminato che determinato) fino al 3° anno di servizio:

–     30 giorni lavorativi per anno scolastico comprensivi dei due giorni di  recupero festività soppresse (2,5 giorni al mese);

q     Personale dal 4° anno di servizio (sia a tempo in­determinato che determinato):

–     32 giorni lavorativi per anno scolastico comprensivi dei   2  giorni  di   recupero festività  soppresse   (2,66 giorni al mese).

 

 

 

L’anzianità’ di servizio

Per determinare l’anzianità di servizio devono essere presi in considerazione tutti i servizi, anche non conti­nuativi, prestati a qualsiasi titolo (anche le supplen­ze).

Per  il  personale  docente  viene  valutato  come anno intero il servizio prestato per almeno 180 giorni o dal 1° febbraio ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per il personale ATA si sommano tutti i periodi di sup­plenza effettuati, indipendentemente dall’anno scola­stico di riferimento.

q      Per il personale a tempo indeterminato, nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio il periodo di ferie fruibili è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Si considera mese intero la frazio­ne superiore ai 15 giorni.

q    Per il personale supplente annuale e fino al termine delle  attività  didattiche,   le  ferie   spettano   in   misura proporzionale ai dodicesimi di servizio prestato nel cor­so dell’anno scolastico. Si considera  mese intero (un dodicesimo) la frazione superiore a 15 giorni.

q    Per il personale supplente saltuario le ferie spettano in misura proporzionale ai giorni di servizio presta­to.  Dal  1.1.2000 è prevista la liquidazione delle ferie non   fruite  al  termine  di   ciascun   rapporto  di   lavoro (C.M. 244/99).

q     Al personale ATA che effettua l’orario di servizio in 5 giorni settimanali, il sesto giorno è considerato lavora­tivo ai fini del computo delle ferie, i giorni goduti per frazioni inferiori alla settimana sono calcolati in misura pari ad 1,2 per ciascun giorno fruito.

 

 

Personale con orario di lavoro a tempo parziale

ü   I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavo­ratori a tempo pieno.

ü   Coloro che prestano servizio con orario a tempo par­ziale verticale (alcuni giorni della settimana, o periodi dell’anno) hanno diritto ad un numero di giorni ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno (art. 57, comma 11 CCNL 2002/05).

Maturazione del diritto alle ferie

q     II diritto alle ferie è rapportato all’effettiva prestazione del servizio.

q     A tale fine sono validi anche i periodi di assenza equi­parati al servizio effettivo dalla legge, o dalle disposi­zioni contrattuali, quali:

–     l’astensione obbligatoria per maternità e l’interdizio­ne dal lavoro per complicanze della gestazione (arti­coli 4, 5 e 6 della Legge 1204/71);

–     l’aspettativa per prestazione del servizio militare di leva  o  del  servizio civile sostitutivo,  e  il  congedo straordinario per richiamo alle armi (articoli 38 e 67 del D.P.R. n. 3/57);

–     le assenze per malattia (purché retribuite, anche se parzialmente);

–     le assenze  per la  fruizione dei  permessi  retribuiti previsti dall’art. 15 del CCNL 2006/09;

–       i 3 giorni di permesso mensile previsti dall’alt. 33, comma 3 della legge 104/92 (diritti delle persone han­dicappate);

–  i primi 30 giorni di astensione facoltativa per maternità e i primi 30 giorni di assenza per malattia del bambino di età superiore ad un anno e inferiore a otto anni (art. 12 comma 4 e 5 CCNL2003);

–  i 15 giorni di permesso matrimoniale.

 

 

Riducono le ferie:

ü   le aspettative e i permessi non retribuiti;

ü   le assenze per malattia non retribuite;

ü   l’astensione facoltativa per maternità e le assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni (art. 7 della legge 1204/71) ad eccezione dei periodi retribuiti anche parzialmente dal personale a tempo indeterminato e determinato.

Retribuzione

q     Al personale compete la normale retribuzione in godi­mento con esclusione delle indennità aggiuntive, straordinarie o non corrisposte per l’intero anno.

Validità dell’anno scolastico

ü   I docenti supplenti annuali e gli insegnanti di religio­ne hanno diritto alla retribuzione fino al 31 agosto solo se nell’anno scolastico hanno prestato servizio per 180 giorni, o dal 1° febbraio continuativamente fino al termine degli scrutini finali. i 3 giorni di permesso mensile previsti dall’alt. 33, comma 3 della legge 104/92 (diritti delle persone han­dicappate);

 

Periodo e modalità di fruizione

q     Le ferie sono fruite da parte di tutto il personale della scuola nel corso di ciascun anno scolastico, compati­bilmente con le oggettive esigenze di servizio.

q     Sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, e devono essere richieste dal dipendente.

q    Capi di Istituto: possono fruire delle ferie durante la sospensione dell’attività didattica e per un massimo di 15 giorni nel restante periodo dell’anno.

q     Docenti ed Educativi: possono fruire delle ferie du­rante la sospensione dell’attività didattica. Nella re­stante parte dell’anno è consentita la fruizione di un periodo massimo di 6 giorni lavorativi a condizione che sia possibile la sostituzione con personale in servizio e senza oneri aggiuntivi (comprese le ore eccedenti).

q     Personale ATA:  può fruire delle ferie durante tutto l’arco dell’anno scolastico anche per periodi frazionati.
Nel periodo estivo compreso tra il 1° luglio e il 31 ago­sto, nel rispetto dei turni prestabiliti, dovrà essere as­sicurato  il  godimento di  almeno  15  giorni   lavorativi continuativi.

q     Personale a tempo determinato: per i periodi e le modalità di fruizione si applicano le stesse disposizioni del personale a tempo indeterminato.

 

Ferie non godute

Personale a tempo indeterminato:

Le ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro per motivate esigenze di servizio o di carattere personale e di malattia, possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico successivo,   secondo  le  seguenti   modalità, distinte per tipologia di personale

 

–       Capi di istituto: anche nei periodi di normale attività con esclusione dell’avvio dell’anno scolastico, degli scrutini periodici e finali e degli esami.

–       Docenti ed educativi: nei periodi di sospensione dell’attività didattica

–       Personale ATA: non oltre il mese di aprile {modifica introdotta dall’art. 49, lettera A dei CCNL 26.5.99).

–       In caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per pensiona-mento del dipendente o dispensa dal servizio per inidoneità fisica all’impiego), la man­cata fruizione delle ferie a causa di documentate esi­genze di servizio da luogo al pagamento sostitutivo del periodo di ferie maturato e non fruito. Questa possibi­lità, prevista al comma 15 dell’ari. 19 del CCNL, rap­presenta l’unica eccezione al principio della “non monetizzabilità” delle ferie.

 

Personale  a  tempo  determinato  (ad esclusione dei supplenti annuali retribuiti fino al 31 agosto):

q    le ferie non fruite sono retribuite in proporzione al pe­riodo e all’orario di servizio prestato.

Liquidazione delle ferie

Dal 1° gennaio 2000, al personale nominato per sup­plenze brevi dal Capo di Istituto le ferie maturate (determinate sulla base dei giorni di servizio) e non fruite sono liquidate al termine di ciascun periodo di supplenza insieme al rateo di XIIIa mensilità (C.M. 244 del

14.10.1999).

Ai supplenti con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le ferie maturate (determinate in base ai dodicesimi di servizio) e non fruite sono li­quidate con l’ultima retribuzione.

Interruzione delle ferie

Se l’interruzione si verifica per motivi di servizio si ha diritto:

–     al rimborso delle spese documentate sostenute sia per il viaggio di rientro in sede e di eventuale ritorno al luogo di villeggiatura, che per il periodo di ferie non goduto;

–     all’indennità di missione per i giorni di viaggio.

q   In caso di malattia, le ferie sono sospese se interviene un ricovero  ospedaliero o se la malattia è superiore a tre giorni. L’amministrazione deve essere tempestiva­ mente  informata   e   posta    in   grado   di    procedere
all’accertamento dello stato di salute del dipendente.


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