fbpx

Requisiti per accedere ai “TFA speciali” (36 mesi di servizio)

1341

 L’Amministrazione (Stellacci, Chiappetta , Livon) ha incontrato oggi 14 maggio 2012 dalle ore 16 alle ore 19.30 le OO.SS. per discutere sui vari problemi inerenti l’avvio dei TFA ordinari e “speciali”, questi ultimi rivolti a chi ha già insegnato senza abilitazione nella scuola.

Sui TFA ordinari
Le OO.SS. hanno fatto rilevare, tra i tanti, in particolare i seguenti problemi operativi:
– manca ancora una chiarificazione circa le posizioni di punteggio di parità al termine delle prove di accesso laddove la normativa prevederebbe la priorità per il più giovane. Si propone invece di introdurre la deroga che consenta a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione di punteggio di essere ammessi ai TFA . Su tale punto l’amministrazione ha dato la sua disponibilità a verificare una possibile modifica dell’attuale normativa;

 

– appare grave il problema che si sta verificando in alcune regioni (Toscana, Veneto, ecc.) circa la concomitanza delle prove di alcune classi di concorso dello stesso ambito (in particolare i casi della A043 e A050 e delle lingue) che dovrebbero essere sostenute in città e università diverse nella stessa giornata. La proposta fatta dalle OO.SS. è quella di consentire l’iscrizione al test di accesso contemporaneamente nelle due università fatto stante che il test è identico. Passato il test si propone che le prove scritte siano organizzate possibilmente in giorni diversi per permettere a chi ha partecipato al test di continuare nella preselezione. Alla fine, dopo la prova orale dovrà essere operata l’opzione. Appare ancora incerta l’interpretazione che l’amministrazione dà circa l’attuale e vigente esistenza della classi di concorso che dovrebbe essere letta all’interno degli ambiti di insegnamento. Resta inalterata la norma circa la validità delle abilitazione a cascata (ad es. la A050 abilita automaticamente per la A043) mentre sembra più complicato far valere l’equipollenza delle abilitazione negli ambiti (ad es. sembra più difficile far passare il principio che un abilitato nella A043 possa essere di fatto abilitato nella A050). Per il momento l’amministrazione universitaria (dott. Livon) si è detta disponibile a rivedere il meccanismo della contemporaneità dando la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due test contemporanei per poi definire con opzione la prosecuzione delle altre prove di preselezione (prova scritta e prova orale).
– L’amministrazione mediante faq si impegna a rispondere celermente ai quesiti rivolti dai partecipanti garantendo l’iscrizione automatica ai TFA per coloro che avevano già superato le prove di accesso alle ultime SSIS senza poter concludere il corso di formazione (cd “congelati SSIS“)
– Mancano ancora riferimenti certi per l’avvio dei TFA ordinari per infanzia, primaria e sostegno
– Manca ancora l’attivazione dell’AFAM per ciò che concerne l’avvio necessario dei TFA per strumento e materie artistiche.
– Manca ancora una normativa chiara sul diritto allo studio per chi insegna come supplente
– Mancano ancora regole certe circa la possibilità di frequenza dei TFA in università di regioni diverse da quelle in cui si sta lavorando come supplenti. Su tali temi l’amministrazione si è impegnata a dare risposte certe in tempi brevissimi.
– I TFA vengono fatto sulle vecchie classi di concorso (e qui si apre la questione della prevalenza della tradizionale normativa sulle classi di concorso o quella riferibile agli ambiti di insegnamento). Per il nuovo regolamento sulle classi di concorso i tempi di approvazione sono di circa 12 mesi.

TFA SPECIALE con accesso diretto mediante moduli aggiuntivi con il conseguimento di 27 CFU

Sarebbe rivolto solo a coloro che hanno i seguenti requisiti:
3 anni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. I tre anni sarebbero riconosciuti mediante supplenze annuali fino al termine delle lezioni, supplenze annuali fino al 31 agosto, supplenze continuative per almeno 180 giorni in un a.s.
– Il periodo che dovrebbe essere riconosciuto per il conteggio dei tre anni va dal 1999-2000 al 2011-12.

– Il TFA dovrebbe essere fatto nelle università del territorio riferito all’ultimo anno di supplenza (supplenza fatta a Bologna – Università dI Bologna…supplenza fatta a X – Università viciniori)
– Possono partecipare solo i non abilitati nella classe di concorso in cui hanno fatto il servizio di supplenza.
– I TFA speciali partirebbero subito per le classi di concorso attivate per i TFA ordinari rimandando all’attivazione delle altre classi di concorso e per la primaria, infanzia, sostegno materie artistiche in un secondo momento appena partiranno i TFA ordinari anche in questi ambiti.
– Per i TFA che interessano gli ITP (TFA sia ordinari che speciali) bisogna produrre un apposito regolamento con tempi non attualmente definibili con certezza.

Le OO.SS. hanno ribadito le loro perplessità circa l’organizzazione di questi corsi.
La delegazione FGU-Gilda degli Insegnanti ha preso atto della proposta dell’amministrazione mettendo in rilievo le seguenti osservazioni:
– non sembra opportuno limitare il conteggio dei 180 giorni di supplenza al requisito della continuità laddove, soprattutto negli ultimi anni, è invalso l’uso di interrompere il periodo di supplenza a Natale, Pasqua, ecc. Si propone pertanto di conteggiare in ogni caso per il conteggio dei tre anni l’aver fatto almeno 180 giorni di supplenza all’interno di ogni anno scolastico;
– bisogna riconoscere la possibilità di far valere l’opzione per la classe di concorso più vantaggiosa per il richiedente, fatto stante che negli ultimi anni di riduzione degli organici molti hanno lavorato non solo nella loro classe di riferimento, ma manche in classi di concorso affini o dello stesso ambito (ad es uno ha insegnato per tre anni inglese alle superiori e dopo è stato costretto per mancanza di posti a lavorare alla scuola media…). E’ quindi opportuno eliminare il vincolo dell’insegnamento dell’ultimo anno nella specifica classe di concorso.
– Si sono espresse perplessità circa la tenuta organizzativa dei TFA speciali presso le università e per l’assoluta mancanza di riferimenti rispetto al ruolo dei tutor di scuola, funzione che non trova riscontro nell’attuale CCNL, e rischia di essere fatta gratuitamente.
– Si aspetta quindi una bozza definitiva della nuova normativa che dovrebbe essere fatta con urgenza attraverso lo strumento dell’Ordinanza Ministeriale o, meglio ancora del Decreto Legge.

Roma 14 maggio 2012
La delegazione FGU-Gilda degli Insegnanti

In questo articolo