Associazione Genitori A.Ge. Toscana – Siamo in piena dichiarazione dei redditi e il nostro servizio consulenza è subissato da richieste soprattutto per quanto riguarda le spese scolastiche: si può detrarre il contributo volontario? e il corso d’inglese, e la gita? Già, i viaggi d’istruzione, questo è il problema, perché tante famiglie spendono centinaia di euro per aderire alle proposte formative delle scuole e poi non possono neppure portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per essere sinceri, che ne sarebbe dell’Offerta Formativa se i genitori non fossero lì pronti con il portafoglio in mano? Gli stages all’estero per il linguistico chi li paga? e il corso di musica, il viaggio d’istruzione, le fotocopie, gli scottex?
Almeno riconosciamo come detraibili i versamenti fatti secondo i canoni previsti (bonifico, bollettino postale o altro che sia tracciabile). E invece no, si impuntano certe Agenzie delle Entrate, si tratta del corrispettivo di una prestazione e perciò non è detraibile. Anche il Ministero dell’Istruzione, che pure dovrebbe conoscere bene ciò che determina l’aumento dell’offerta formativa, con la circolare 312/2012 ha fatto finalmente chiarezza sulla volontarietà e detraibilità del contributo dei genitori, ma non ci trova affatto d’accordo a proposito dei viaggi d’istruzione. Non si capisce come possa equipararli ai libretti delle assenze e dire che si tratta di rimborsi per le spese sostenute per conto delle famiglie.
A dire il vero un sistema per far accedere tutte le famiglie alle detrazioni ci sarebbe: fatta un’accurata programmazione, il Consiglio d’istituto dovrebbe individuare la cifra complessiva da versare per l’anno successivo e con i fondi raccolti far fronte a tutte le spese: autobus, materiali didattici, esperti. Il fatto è che però nessuno se la sente di fare una previsione così accurata, altri non si fidano e allora addio detraibilità.
Cosa può fare una famiglia alle prese con la dichiarazione dei redditi? Per prima cosa verificare di avere fatto il versamento in modo tracciabile a favore di scuole statali o paritarie e di aver indicato come causale qualcosa che assomigli molto da vicino a “contributo volontario”, “iscrizione”, “ampliamento dell’offerta formativa” o “innovazione tecnologica”
Conviene tenere documentazione del fatto che si tratti di “aumento dell’offerta formativa” perché con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e dietro pagamento dell’imposta di bollo al momento del rilascio. In caso di controllo, se l’Agenzia delle Entrate non dovesse ritenere sufficiente la documentazione presentata, il contribuente sarà tenuto a pagare la somma già detratta e una piccola quota di interessi.
Ecco qualche indicazione utile:
Rigo E1 (RP1) – Spese sanitarie: Per i medicinali occorrono fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) con il codice alfanumerico del farmaco e il codice fiscale del destinatario. Per il 2011 i parafarmaci non sono detraibili, i dispositivi medici lo sono solo se riportano il marchio CE. Un elenco non esaustivo di ciò che si intende per dispositivo medico è nella Circolare 20/E del 13.5.11 dell’Agenzia delle Entrate.
Rigo E13 (RP13) – Spese di istruzione: Contributi volontari e tasse scolastiche, anche universitarie, sostenuti nel 2011
Rigo E16 (RP16) – Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: Per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni e per i familiari fiscalmente a carico, fino a 210,00 euro per ciascun ragazzo. Occorre conservare il bollettino bancario o postale o la fattura, ricevuta o quietanza con tutti i dati fiscali del ragazzo e della
palestra, piscina ecc.
Righi E17-18-19 (RP17-18-19) – Altre spese
Codice ’18’ per le spese di affitto sostenute dagli studenti universitari fuori sede, fino a 2.633 euro.
Codici ’20’ per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle popolazioni colpite da calamità; ’23’ per le associazioni di promozione sociale: fino a 2.065,83 euro. È prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre queste spese dal reddito complessivo (Rigo E26 (RP26) cod. 3: più favorevole perché comporta la diminuzione dell’imposta di un’aliquota variabile fra il 23 e il 43%). Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Codice ’29’ per le spese veterinarie sarà considerata la parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Codice ’31’ per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Codice ’32’ per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Se, invece, i contributi sono stati versati dal dichiarante vengono dedotti dal suo reddito (rigo E21)
Codice ’33’ per la frequenza di asili nido per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio.
Rigo E24 (RP24) – Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
Rigo E25 (RP25) – Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
Rigo E26 (RP26) Codice ‘5’- con questo codice è possibile detrarre il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri
Rigo E30 (RP30) – Contributi versati per familiari a carico – Sono considerati a carico coloro che nel 2011 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Righi da E41 a E44 (RP41/44) – Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili: per poter usufruire della detrazione occorre avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale; aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (per lavori iniziati dal 14 maggio 2011 tale raccomandata non è più obbligatoria, ma occorre dichiarare i dati catastali
nella dichiarazione dei redditi E51/54-RP51/54).
15. QUADRO I – IMU Si può utilizzare l’eventuale credito che risulta dalla dichiarazione per pagare l’IMU. Per fare questo il contribuente deve compilare e presentare il modello F24 anche se il saldo finale è uguale a zero. I termini per il versamento dell’IMU sono: entro il 16 giugno per l’acconto; entro il 16 dicembre per il saldo. Si può effettuare entro il 16 giugno il pagamento di entrambi.
Se il contribuente si accorge di aver sbagliato può presentare un nuovo modello 730 integrativo entro il 25 ottobre o un Mod. UNICO 2012 Persone fisiche entro il 1° ottobre 2012, (in quanto il 30 settembre è domenica), per avere il rimborso dell’eventuale differenza a credito.
Se invece l’errore comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche entro il 1° ottobre 2012 con il contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale (rapportato al numero di giorni di ritardo) e della sanzione in misura ridotta.
Arrotondamenti: Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Ulteriori approfondimenti sono disponibili su www.agetoscana.it