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Tribunale di Cosenza – Sentenza n. 1098 del 26 aprile 2012

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È illegittima la sanzione disciplinare irrogata senza la preventiva convocazione per la difesa del dipendente.

Di seguito il testo del comunicato sindacale SAB.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1098/2012 del 26/4/2012, annulla la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogata illegittimamente dal dirigente scolastico della direzione didattica di C. alla sig.ra P. in servizio come assistente amministrativo, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Roberta Fortino del foro di Cosenza nonché dirigente sindacale SAB e condanna l’Amministrazione alla restituzione della somma trattenuta con gli interessi legali.

Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, prima di presentare ricorso al Tribunale, aveva esperito il tentativo di conciliazione, purtroppo negativo, esprime quindi viva soddisfazione per la decisione presa che rende giustizia alla sig.ra P., sanzionata illegittimamente dal dirigente scolastico che si era arrogato il potere di emettere sanzione in violazione del contratto di lavoro vigente e delle norme che regolano le procedure da adottare prima di emettere provvedimento disciplinare al personale ATA.

Nel merito, con prot. Ris. 19/08 del 29/7/08, notificata il 30/8/08, cioè dopo oltre un mese, il dirigente scolastico della D.D. di C. emetteva nei confronti della sig.ra P. contestazione di addebito con richiesta di controdeduzioni entro 10 gg. per assenze ritenute ingiustificate.

In data 8/9/08 venivano presentate le controdeduzioni richieste e senza essere mai sentita per la difesa, per come previsto dall’art. 93 comma 3 del contratto di lavoro vigente, con provvedimento dell’11/9/08 notificato in data 5/11/08, cioè dopo circa due mesi, emetteva la sanzione disciplinare della trattenuta stipendiale di quattro ore di retribuzione.

Contro tale modo di operare veniva prima esperito il tentativo di conciliazione (negativo) e dopo ricorso al Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto valide le motivazioni della ricorrente, per non avere, il dirigente scolastico, rispettato le procedure contrattuali, in particolare la convocazione per la difesa del dipendente nei 15 gg. successivi al fatto, richiamando espressamente l’art. 93 del CCNL del 29/11/07 che tra l’altro prescrive: i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere adottati senza che il dipendente sia stato “sentito a sua difesa” (comma 2); il dipendente al quale è mossa la contestazione “è convocato con lettera per la difesa” e il provvedimento può essere emesso decorsi inutilmente 15 giorni “dalla convocazione per la difesa del dipendente” (comma 3).

Nella fattispecie, la ricorrente evidenzia di non essere stata convocata – in effetti la lettera di contestazione non contiene una convocazione per la difesa, come espressamente prescritto dall’art. 93 citato – in tale lettera si assegna semplicemente un termine (dieci giorni) per controdeduzioni, ma questo appare essere qualcosa di diverso dalla convocazione per difesa, prescritta dalla disposizione ricordata.

La sanzione disciplinare, pertanto, deve essere annullata, perché emessa senza il rispetto della procedura prevista. Restano assorbite le altre contestazioni sul punto.

L’Amministrazione dovrà quindi restituire la somma trattenuta in esecuzione della sanzione con interessi legali dalla data in cui è stata effettuata la trattenuta.

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB

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