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Schema di relazione finale per il neo immesso in ruolo

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L’anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall’art. 440 del T.U. Ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità  è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e di un’attività seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. Al termine dell’anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività  svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più  volte senza limitazioni. Dalla C.M. n. 267/1991 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi dell’anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180 gg., attività  seminariali), solo il primo è essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità , infermità , ecc.).
Il superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione è la condizione necessaria per ottenere la ricostruzione di carriera i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma e per ottenere eventuali comandi, nonchèper partecipare alla mobilità  professionale ( passaggio di cattedra e di ruolo).

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi: le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonchè le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23.12.1977 n. 937; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (C.M. n. 180 dell’11.7.1979); il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’ministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’11.7.1979); il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21.8.1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23.2.1972; C.M. n. 180 dell’11.7.1979); il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, convertito in Legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall’art. 1, comma 2 della Legge 10.6.1982 n. 349).

Non sono invece computabili: i periodi di ferie, i permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.

Ai sensi dell’art. 68 del CCNL del 29.11.2007, l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole. L’impostazione delle attività  tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro, con il sostegno di tutor appositamente formati, e con l’approfondimento teorico. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza delle lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Le attività  seminariali. Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell’anno scolastico. Ogni corso è costituito da un minimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi di 8-10. I corsi seminariali hanno carattere intensivo residenziale solo nel caso di assoluta impossibilità  a procedere con incontri durante tutto l’anno scolastico. Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore). I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione da presentare al comitato di valutazione per il servizio, presso il quale il neodocente dovrà  sostenere la discussione finale di una relazione da lui preparata.
Il docente durante l’anno di formazione viene assistito da un docente esperto o tutor, al quale non possono essere affidati più di due neodocenti. L’istituto del tutor non è previsto, invece, per i docenti che si trovano nellâ’anno di prova, cioè per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Il docente redige una relazione sulle esperienze e attività svolte, comprese quelle seminariali, che è oggetto di discussione con il comitato per la valutazione; sulla base di ciò e tenendo conto anche della relazione di spettanza del dirigente, il Comitato esprime il suo parere per la conferma in ruolo. E’ compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun neodocente.

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).

Di seguito si elencano due casi particolari.

I servizi svolti con contratto a tempo determinato dai docenti nominati in ruolo giuridicamente con decorrenza 1.9.2008, ai sensi della nota ministeriale del 29.2.2008 n. 3698; sono validi al fine del superamento del periodo di prova se svolti nello medesimo insegnamento per il quale si è maturata l’mmissione in ruolo, ma anche nell’insegnamento di materie diverse purchè affini. Per materia affine si intende quella materia che si può insegnare con il medesimo titolo di studio o di abilitazione posseduto dal docente e utilizzato ai fini dell’immissione in ruolo per cui deve sostenere il periodo di prova.

Ai fini del superamento del periodo di prova, il neoimmesso in ruolo che opta per il conferimento della supplenza per l’a,s. 2008/2009 ai sensi dell’art. 36 del CCNL 29.11.2007, è  tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto d’insegnamento o nella classe di concorso di titolarità .

Si ribadisce che i docenti i quali hanno già  superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e sono immessi in ruolo per l’a.s. 2008/2009 in quanto inclusi nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie dei concorsi ordinari ancora vigenti non sono tenuti a frequentare l’anno do formazione (1)

(1)Con la nota prot. 196 del 3.2.2006 il Ministero ha ribadito che i docenti, che hanno già  superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti ( D.D.G. 1999 ovvero D.M. 23.3.90), ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL del20.12.2007, non sono tenuti affatto a frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del decreto legislativo 297/94. Come ribadito dalla nota ministeriale del 29.2.2008, di seguito riportata, l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera, ovviamente la nota di chiarimento è da estendere ai neoimmessi in ruolo per il 2008/2009.

Nota n. 3699 del 29/2/08

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Roma, 29 febbraio 2008
Oggetto : Superamento periodo di prova a. s 2007/2008 personale scuola.  Chiarimenti.
Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito al superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo dal 1°/09/2007, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti. Preliminarmente si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 e richiamate con nota del 28 maggio 2001 prot. n. 39/segr. Ex Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione, nonchè i chiarimenti forniti con nota prot. n. 196 del 3 febbraio 2006 e con nota prot. n. 2081 del 7 febbraio 2007 di questa Direzione generale. Ciò premesso, si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività  didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà  servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purchè svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività  di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio. Va infine ribadito che l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.

per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE UFF. I
f.to G. PILO

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