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Pensioni, chi deve essere collocato a riposo d’ufficio e chi può rimanere.

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L’AT di Venezia individua le categorie di personale interessate ai collocamenti a riposo d’ufficio

a.Personale che, alla data del 31.12.2011, risultava in possesso di 40 anni di anzianità contributiva (previo preavviso)

b.Personale che ha compiuto 65 anni tra il 1°gennaio e il 31 agosto 2011, (nato quindi tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1946) eventualmente già trattenuto in servizio, deve essere collocato a riposo d’ufficio alla scadenza della proroga;

c.Personale che ha compiuto 65 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2011 (nato quindi tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1946): deve essere collocato a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio disposto ai sensi dell’art. 509, commi 3 e 5, del D.LVo 297/94;

d.Personale che compie 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2012 (nato quindi tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1947) deve essere collocato a riposo d’ufficio solo se ha maturato quota 96 o 40 anni di servizio entro il 31.12.2011 (salvo trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, comma 5, del D.Lvo 297/94).

L’USR Sicilia fornisce le seguenti indicazioni

1) Personale in possesso dei requisiti previsti per la pensione alla data del 31.12.2011, che compie il 65° anno di età entro il 31.8.2012

Il personale che compie il 65° anno di età entro la data suddetta, sarà posto in quiescenza, salvo accoglimento dell’eventuale istanza di mantenimento in servizio.
Si evidenzia, tuttavia, che il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età non costituisce più oggetto di un diritto potestativo per il lavoratore, ma di un diritto condizionato alla valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.
Non sarà comunque concesso il trattenimento in servizio a coloro che appartengano a classi di concorso in esubero nell’a.s. 2011/12 e, prevedibilmente, nell’a.s. 2012/2013.

2) Personale in possesso quarant’anni di servizio entro la data del 31.12.2011

Al fine di consentire l’accesso al lavoro delle giovani generazioni e la stabilizzazione del precariato, saranno posti in quiescenza al 31.8.2012 coloro che hanno maturato i quarant’anni di servizio al 31.12.2011, indipendentemente dall’appartenenza a classi di concorso in esubero.
Si precisa che, per il computo del quarantennio, sarà preso in considerazione il periodo riscattabile ai fini contributivi solo nel caso in cui sia già intervenuta l’accettazione da parte dell’interessato del relativo provvedimento.
Non si dovrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dei soggetti in possesso di età inferiore ai 62 anni, per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale prevista per le pensioni anticipate.
Giova, infine, precisare che i pensionamenti di cui al punto 2) sono subordinati alla notifica del preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, effettuata entro il 29.2.2012.

Permanenza in servizio da 65 a 67 anni

Non potranno essere accolte le domande di trattenimento in servizio qualora il personale richiedente appartenga a categorie o classi di concorso che hanno registrato esubero provinciale, qualora l’esubero permanga dopo aver detratto il numero di domande di dimissioni volontarie e il numero di collocamenti a riposo d’ufficio riferito al prossimo anno scolastico. Parimenti, non dovranno essere accolte le domande in questione anche in caso di differenza pari a zero tra esubero 2011/12 e domande di dimissioni volontarie e collocamenti a riposo d’ufficio per l’a.s. 2012/12.

Si suggerisce, al fine di garantire la continuità didattica, di dare la precedenza alla permanenza in servizio del personale docente che nell’a.s. 2012/13 sarà assegnato alle classi conclusive dei corsi di studio.

Può produrre la domanda di permanenza in servizio:

1) il personale che ha compiuto 65 anni entro il 31.12.2011 e non ha ancora maturato l’anzianità contributiva minima (20 anni) entro il 31.12.2011. Questo personale può essere trattenuto in servizio ai sensi dell’art. 509, comma 3, del D.vo 297/94, per un periodo massimo di 5 anni e comunque non oltre il 70° anno di età.
2) il personale che raggiunge i 65 anni di età entro il 31.8.2012 che, alla data del 31.12.2011, ha raggiunto “quota 96”. A tali dipendenti si applica il regime previgente e gli stessi non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva. Il trattenimento è concesso ai sensi dell’art. 509, comma 5, del D.vo 297/94, per un periodo massimo di 2 anni; l’interessato inoltre non deve raggiungere l’anzianità contributiva di anni 40 alla data del 1° settembre 2013.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità massima contributiva di anni 40.

L’AT di Venezia ricorda “La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell’8.3.2012 ha chiarito che, anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma, rimangono applicabili gli istituti previsti nell’art. 72 del d.l. 112/2008 compresa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Si ricorda che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere preceduta dal preavviso da inviare almeno 6 mesi prima del termine del corrente anno scolastico (31.8.2012)”.

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