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Il giorno libero settimanale per i docenti è una concessione o un diritto?

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L’art.131 del testo unico D.lvo 297/94 e  l’art. 28 comma 5 del Ccnl 2006-2009 sono le norme vigenti che regolano l’orario scolastico settimanale dei docenti. Nell’art.131 comma 3 è scritto quanto segue: ” l’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana”, e questo è riportato anche nell’art.28 dell’ultimo contratto Nazionale della scuola. Qualche dirigente scolastico con il desiderio spasmodico di avere i docenti per sei giorni alla settimana a scuola distribuisce l’orario scolastico in sei giornate, ritenendo che il giorno libero sia una sua concessione e non un diritto sancito dalla legge. Il giorno libero o la settimana corta è ormai una consuetudine che viene applicata non solo per i lavoratori della scuola, ma per tutti i dipendenti pubblici o privati. Per esempio in banca si lavora dal lunedì al venerdì ed anche in molte scuole italiane si applica la settimana corta. Per cui il giorno libero o la settimana corta dei docenti sono divenute consuetudini consolidate e diffuse  che, come tali, sono giuridicamente riconosciute. A conforto delle mie affermazioni, posso citare l’art.2078 del codice civile sull’efficacia degli usi. Infatti  in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano agli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro. Quindi il dirigente scolastico che impone al docente di svolgere l’orario scolastico in sei giorni lavorativi contro la sua volontà, incorre in un reato da codice civile, in quanto si disattende l’art.2078 del codice civile che favorisce il lavoratore nell’usufruire della giornata libera settimanale. Al vuoto normativo del testo unico 297/94 e del contratto, viene in soccorso il codice civile, che tutela il lavoratore, contro l’onnipotenza di qualche megalomane dirigente. Per cui il giorno libero non è da considerarsi come la gentile concessione del nostro dirigente, ma come un diritto sacrosanto del lavoratore.

Lucio Ficara

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