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I laureati in Scienze della Formazione Primaria (LM 85bis) conseguiranno il titolo di sostegno con un corso aggiuntivo alla laurea

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Prof. Donatello Ciardo* – Sembrerebbe proprio che le cose stiano così. I laureandi in Scienze della Formazione Primaria con il nuovo ordinamento, cioè gli iscritti al corso di laurea di durata quinquennale, non conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno in seno al corso di laurea stesso. Gli iscritti alla quinquennale infatti, dopo essersi laureati, per conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno, dovranno frequentare un altro corso di almeno 60 crediti formativi, della durata di otto mesi. I laureandi con il vecchio ordinamento invece, cioè con il corso di laurea di durata quadriennale, conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno in seno al corso di laurea stesso, a condizione che il piano di studi sul sostegno sia stato previsto dai regolamenti didattici di ateneo vigenti all’atto dell’iscrizione.

Lo stabilisce l’art. 10 comma 2 del D.M. 30 settembre 2011, entrato in vigore dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 2 aprile 2012, che così recita:

I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalita’ previste dall’art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, a condizione che dette modalita’ siano state previste dai regolamenti didattici vigenti all’atto dell’iscrizione”.

Ne consegue che la laurea in scienze della formazione primaria di durata quinquennale non abilita più al sostegno, mentre la laurea vecchio ordinamento, di durata quadriennale, abilita anche al sostegno fermo restando le condizioni previste dal citato art. 10, comma 2.

Il titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno, continua ad essere un titolo di specializzazione talmente ambito e spendibile che il legislatore del MIUR ha stabilito di farlo conseguire dopo un certo percorso fatto di rigorosi esami universitari, di tirocini, e dopo il conseguimento dell’abilitazione su posto comune o su classe di concorso. Basti pensare che ogni anno ai test di ammissione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nelle università italiane, si presentano per la maggior parte candidati che hanno già conseguito una laurea in altri ambiti, purtroppo poco richiesta dal mercato del lavoro. Le matricole dopo la maturità, sono pochissime.

Non c’è che dire, il Ministero della Pubblica Istruzione, con l’emanazione del D.M. 30 settembre 2011, continua ancora a creare disparità di trattamento sulle modalità e sui requisiti di accesso per il conseguimento del titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno. Infatti ad alcuni per accedere alla specializzazione è stata richiesta la laurea e due anni di SSIS, più un altro anno per le 400 ore aggiuntive per conseguire il titolo di specializzazione (otto anni in tutto); per altre categorie di docenti invece, basta a tutt’oggi il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado (diplomati magistrali e insegnanti tecnico pratici).

Purtroppo è lo stesso ministro a disattendere la cosiddetta “pari dignità sulla formazione iniziale per tutti i docenti” prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a, della legge 53/2003

*CISL Scuola Tricase (LE)

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