Lalla da orizzontescuola – La posizione del Ministero emerge dall’ultima interrogazione parlamentare, di giorno 17 aprile 2012, da parte dell’On. Cesario, alla quale ha risposto il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, su indicazione del Ministero dell’Istruzione. Le regole di accesso per il TFA di prossima attivazione (prove selettive a giugno – luglio 2012) non verranno modificate, ma è allo studio “un corso abilitante” per i docenti in possesso di determinati requisiti di servizio.
La problematica –
Viene proposta la questione dei docenti non abilitati, per i quali si richiede l’accesso, anche in soprannumero, ai percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA), purché abbiano maturato 360 giorni di servizio nell’ultimo triennio.
La risposta del Ministero –
Si sottolinea che il servizio di insegnamento, pur non costituendo di per sé titolo per l’accesso al tirocinio formativo attivo, trova comunque valorizzazione nell’ambito delle procedure di accesso, materia regolata dall’articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, che reca il regolamento sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti, il quale prevede che gli aspiranti all’accesso debbano superare un test preliminare, una prova scritta predisposta da ciascuna università e una prova orale.
Successivamente allo svolgimento delle prove, si procede alla valutazione dei titoli culturali e di servizio, che, insieme al risultato del test preliminare, della prova scritta e di quella orale, concorrono a comporre il punteggio finale utile per la graduatoria degli ammessi al tirocinio. Pertanto, il servizio maturato è valutato come titolo di servizio utile per la definizione della graduatoria finale. Inoltre, mentre esiste un limite massimo per il punteggio attribuibile ai titoli di studio, non è previsto alcun limite per quello relativo ai titoli di servizio.
È ancora da ricordare che un’ulteriore valorizzazione del servizio prestato è prevista dal comma 13 dell’articolo 15 del regolamento, il quale stabilisce che il servizio di almeno 360 giorni vale a coprire dieci dei crediti formativi di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b) , relativi al tirocinio, e nove dei crediti formativi di cui all’articolo 10, comma 3, lettere c) e d), relativi alle didattiche e ai laboratori.
Il successivo comma 14 stabilisce, poi, che, a parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. In tal modo, si realizza un equilibrio tra valorizzazione del servizio svolto e selezione prevista dal regolamento.
La novità – Si fa inoltre presente che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sta considerando la possibilità di prevedere una procedura abilitante per il personale in possesso di determinati requisiti di servizio.