Consiglio di Stato, n.600/2012. Revirement del Consiglio di Stato, dopo la nota decisione dell’adunanza plenaria n. 11 del 12 luglio 2011, con la quale il Giudice amministrativo sembrava aver definitivamente rinunciato alla giurisdizione sulle graduatorie del personale della scuola.
Com’è noto, dopo alterne pronunce delle stesse Sezioni Unite, la giurisprudenza ha ritenuto di escludere la sussistenza di una procedura concorsuale in senso tecnico nel caso delle graduatorie del personale scolastico, con conseguente devoluzione della controversie al giudice ordinario.
La giustizia amministrativa – tranne alcune pronunce delle corti territoriali- per qualche tempo aveva cercato di contrastare tale orientamento, sino alla citata decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che sembrava aver messo la parola fine in ordine alla vexata quaestio.
Nella recente decisione che si commenta, il Consiglio di Stato sembra voler riaprire la questione, seppure con limitato riferimento alla fattispecie del depennamento dalle graduatorie.
In questo caso, secondo l’organo della giustizia amministrativa, si tratta di un atto che è “tipica espressione di autotutela decisoria, riguardante una fase del tutto interna al procedimento concorsuale (quella delle ammissioni e delle esclusioni), rispetto al quale le posizioni dei privati non possono che assumere consistenza di interesse legittimo”.
“Il successivo atto di depennamento della odierna appellante dall’elenco dei docenti abilitati assume i tratti dell’atto consequenziale a contenuto vincolato, il quale non può avere incidenza alcuna sulla problematica della individuazione del giudice munito di giurisdizione. Quest’ultimo va al contrario individuato, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, sulla base della natura della posizione giuridica fatta valere che, per quanto detto, è di interesse legittimo (oppositivo)”.
Cominciano dunque i distinguo, per cui c’è da attendersi – qualora tale orientamento dovesse trovare seguito- lo sviluppo di nuove problematiche allo stato non prevedibili.
Pertanto, pur attinendo la controversia alle graduatorie scolastiche, non può essere data per scontata la giurisdizione del Giudice ordinario, ma potrà essere necessario individuare caso per caso l’organo munito di giurisdizione.
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fonte dirittoscolastico