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Corsi di sostegno

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di Lalla da orizzontescuola– News aggiornate al 16 aprile 2012 – L’art. 13 del dm 249/10 prevede l’istituzione di specifichi percorsi di formazione per il conseguimento della “specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” (questo è il termine corretto per indicare l’abilitazione su sostegno).

Il 02 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficialeil decreto ministeriale 30 settembre 2011 ” Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249″.

Questo significa che i corsi saranno attivati, ma non conosciamo ancora quando.

Caratteristiche dei corsi

  • si svolgono presso le università
  • prevedono l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, con almeno 300 ore di tirocinio (pari a 12 crediti formativi universitari)
  • saranno distinti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado
  • sono a numero programmato
  • vi si accede tramite una prova di accesso predisposta dalle università
  • è previsto un esame finale

Requisiti di accesso

  • il corso è destinato esclusivamente a docenti in possesso dell’abilitazione per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attivita’ di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso in seguito alle prove di selezione (il corso è infatti a numero programmato)

La prova di accesso

La prova di accesso, predisposta dalle universita’, e’ volta a verificare, unitamente alla capacita’ di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creativita’ e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso e’ predisposta da ciascuna universita’ e si articola in:

a) un test preliminare;
b) una o piu’ prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.

3. Il test preliminare e’ costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

4. E’ ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parita’ di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita’ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parita’, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu’ giovane.

5. L’articolazione delle prove scritte e orali e’ stabilita dalle universita’. La loro valutazione e’ espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o piu’ delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.

6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nelle prove scritte/pratiche una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di piu’ prove, la valutazione e’ ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, e’ superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

Le prove sono organizzate dalle Università tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilita’, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Valutazione titoli culturali e professionali

Spetta alle Università specificare nei singoli bandi individuare le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso. In ogni caso il punteggio non potrà essere superiore a 10 punti complessivi.

La graduatoria degli ammessi al corso

La graduatoria degli ammessi al corso e’ formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle varie prove il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali. In caso di parita’ di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita’ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parita’ ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente piu’ giovane.

La graduatoria degli ammessi al corso non puo’ essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso e’ attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.

Sovrannumero

Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi [art. 6 comma 10 del decreto pubblicato in GU il 02 aprile 2010 ” La graduatoria degli ammessi al corso non puo’ essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso e’ attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi”]

Metodologia di conduzione del corso

Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non e’ possibile utilizzare la formazione on-line. Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non e’ possibile utilizzare la formazione blended.

Durata e assenze

  • Il corso e’ superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.
  • Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sara’ recuperato tramite attivita’ on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attivita’ previste, senza riduzioni ne’ recuperi.

Esame finale

Il corso si conclude con un esame finale al quale e’ assegnato uno specifico punteggio. Si tratta di un un colloquio su
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.)

L’esame finale si supera con una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni degli insegnamenti durante il corso e dal punteggio ottenuto nell’esame finale. La valutazione complessiva finale e’ riportata nel titolo di specializzazione.

Il conseguimento della specializzazione consentirà

  • l’iscrizione negli elenchi di sostegno ai fini delle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato. I docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento potranno inserirsi a pettine nei correlati elenchi, mentre i docenti che conseguiranno la specializzazione dopo aver acquisito l’abilitazione con il TFA, in base all’attuale normativa, potranno inserirsi solo negli elenchi relativi alla II fascia delle graduatorie di istituto.

I posti disponibili

Il fabbisogno stimato, riferito dal Ministero negli incontri con i sindacati , si aggira tra i 6000 e i 7000 posti. In base al decreto “I posti saranno programmati sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità”.

Il costo

Si suppone che, in analogia agli altri corsi in via di attivazione, dall’attuazione del relativo decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto le spese saranno a carico dei partecipanti e il costo medio sarà equivalente a quella di un anno accademico.

Cosa studiare per l’accesso le prove di accesso

Le prove riguardano:

  • Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: • infanzia • primaria • secondaria di primo grado • secondaria di secondo grado;
  • Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacita’ di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
  • Competenze su creativita’ e su pensiero divergente, riferite cioe’ al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
  • Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalita’ di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
  • La prova orale verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

I bandi dovranno esplicitare i programmi su cui vertono le prove di accesso, sulla base di quanto disposto dall’allegato C del decreto

Validità dei titoli precedenti e in corso di svolgimento

I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalita’ già previste per quell’ordinamento. Resta salva l’efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilita’ gia’ conseguiti secondo le disposizioni previgenti in materia.

Il Tutor dei tirocinanti

E’ un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto.

E’ individuato sulla base

  • della disponibilita’
  • del curriculum
  • di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni,

e secondo le priorita’ di seguito indicate:

  • docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attivita’ di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianita’ di servizio;
  • docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attivita’ di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianita’ di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Tirocinio diretto

Il Tirocinio diretto e’ da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche; e’ seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica. Le attivita’ di Tirocinio diretto possono prevedere modalita’ operative basate su “progettualita’” proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche Le progettazioni sono coerenti con le finalita’ del percorso formativo di specializzazione per le attivita’ di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Tirocinio indiretto

Comprende attivita’ di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio; tali attivita’ riguardano: – rielaborazione dell’esperienza professionale; – rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale Nelle attivita’ di tirocinio indiretto e’ compresa un’attivita’ pratica sull’utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).

L’art. 13 del dm 249/10 “1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ si consegue esclusivamente presso le universita’. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita’ ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali
competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.2. Le universita’ possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universita’.4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’.5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

FAQ

1) E’ già possibile iscriversi al corso? Si conosce già quali Università attiveranno il corso?

No, bisogna attendere la pubblicazione dei bandi da parte delle Università. Si suppone che le procedure saranno rinviate all’a.a. 2012/13. Non sappiamo neanche quali Università attiveranno i corsi, molto dipenderà dal numero dei posti programmati su base regionale.

2) Il corso di sostegno sarà attivato ogni anno?

Il corso di sostegno, secondo l’articolazione indicata in questo decreto, ha carattere transitorio, in attesa della definizione di specifiche classi di concorso per il sostegno relative ad ogni ordine e grado di scuola e della istituzione di apposite lauree magistrali. Non è possibile affermare con certezza quanto durerà la fase transitoria.

3) I futuri specializzati si inseriranno negli elenchi delle graduatorie ad esaurimento?

Sì, se in possesso di un’abilitazione per la quale figurano già di diritto nelle graduatorie ad esaurimento. Quella di sostegno infatti non è un’abilitazione (non comporta la riapertura delle graduatorie ad esaurimento), ma un elenco correlato alla graduatoria, che è sempre possibile aggiornare. L’inserimento sarà a pettine, nella posizione che spetta in base al punteggio.

I docenti abilitati con il TFA potranno invece inserirsi negli elenchi correlati alla II fascia delle graduatorie di istituto.

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