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Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità

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Come è noto, sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173, è stato pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi). Il decreto è entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Premesso che:
–  resta invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori in situazione di handicap grave che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona, nonché quello del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori che assistono i famigliari disabili;
–  rimane salvo quanto già illustrato dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e 2.3, a proposito dell’utilizzo frazionato ad ore dei permessi e, per le parti non incompatibili, quanto già detto nella;

con la circolare n. 1 del 3/2/2012, il Dipartimento della funzione pubblica ha illustrato le novità apportate dalle suddette disposizioni, che sostanzialmente riguardano il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili, modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave, la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.

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