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Personale Docente e Ata – Cessazioni dal servizio

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Con nota prot. n. 6242/2012 dell’Ufficio VI dell’USR Sicilia avente per oggetto: “Personale docente e ATA – cessazioni dal servizio alla data del 31.8.2012” con riferimento all’applicazione della C.M. n. 23 del 12/3/12 sul trattamento di quiescenza nei confronti del personale del comparto Scuola, fornisce i seguenti chiarimenti. 

L’art. 24 della L. 214/2011 prevede il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale in possesso dei previsti requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31.12.2011.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.

– Personale in possesso dei requisiti previsti per la pensione alla data del 31.12.2011, che compie il 65° anno di età entro il 31.8.2012

Il personale che compie il 65° anno di età entro la data suddetta, sarà posto in quiescenza, salvo accoglimento dell’eventuale istanza di mantenimento in servizio.
Il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età non costituisce più oggetto di un diritto potestativo per il lavoratore, ma di un diritto condizionato alla valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.
Non sarà comunque concesso il trattenimento in servizio a coloro che appartengano a classi di concorso in esubero nell’a.s. 2011/12 e, prevedibilmente, nell’a.s. 2012/2013.
Per coloro che non rientrino nelle categorie succitate, i Dirigenti scolastici concederanno il mantenimento avendo cura di valutare l’interesse dell’Amministrazione, con particolare riguardo alla professionalità maturata dal lavoratore oltre all’organizzazione, al fabbisogno e alla disponibilità finanziaria della stessa. Gli stessi Dirigenti comunicheranno all’Ambito Territoriale di appartenenza i trattenimenti disposti.
Gli Uffici territoriali invieranno, quindi, un prospetto riepilogativo a questa Direzione con il numero complessivo dei trattenimenti stessi.

– Personale in possesso quarant’anni di servizio entro la data del 31.12.2011

Al fine di consentire l’accesso al lavoro delle giovani generazioni e la stabilizzazione del precariato, saranno posti in quiescenza al 31.8.2012 coloro che hanno maturato i quarant’anni di servizio al 31.12.2011, indipendentemente dall’appartenenza a classi di concorso in esubero.
Si precisa che, per il computo del quarantennio, sarà preso in considerazione il periodo riscattabile ai fini contributivi solo nel caso in cui sia già intervenuta l’accettazione da parte dell’interessato del relativo provvedimento.
Non si dovrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dei soggetti in possesso di età inferiore ai 62 anni, per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale prevista per le pensioni anticipate.
Giova, infine, precisare che i pensionamenti di cui al punto 2) sono subordinati alla notifica del preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, effettuata entro il 29.2.2012. da ceripnuws.it

Il Direttore Generale
F.to Maria Luisa Altomonte

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