L’art. 4 del Contratto disciplina i movimenti suddividendoli in 3 fasi
I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
- il personale titolare nella provincia
- il personale neo immesso in ruolo che chiede sede definitiva
- il personale che ha usufruito dell’art. 36 o 59 e che pertanto ha perso la titolarità della sede
III fase: Mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo) e mobilità territoriale interprovinciale
Le percentuali
50% ai trasferimenti nell’ambito del comune e tra comuni della stessa provincia
50% alla mobilità professionale ed interprovinciale. Ciascuna operazione è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per eventuali sovrannumerari.
Gli eventuali posti inutilizzati vanno alla mobilità territoriale interprovinciale
I trasferimenti interprovinciali rimasti inutilizzati devono essere destinati per le immissioni in ruolo
Non è disponibile per la III fase il posto dispari, eccetto i casi in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il codice sintetico della provincia di titolarità.
LA I FASE: MOVIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE
Operazione propedeutica: attribuzione della titolarità ai docenti utilizzati su posti di organico di fatto in corsi sperimentali o in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (es. educandati, sezioni ospedaliere).
Le operazioni comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia
ORDINE DELLE OPERAZIONI
A1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.
Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.
A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 7 – TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 20, lettera C;
(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l’attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell’apposita casella del modulo domanda.
(2) La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 7 – TITOLO I del presente contratto;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti; E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda in sede (3);
(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
F) trasferimenti d’ufficio, nell’ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;
G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 7 – TITOLO I del presente contratto.
(4) In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
(5) Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di precedente titolarità.
ORDINE DI GRADUATORIA
L’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli.
Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità.
A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
LA II FASE: TRASFERIMENTI TRA COMUNI DELLA STESSA PROVINCIA
ORDINE DELLE OPERAZIONI
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 32 del TITOLO II del presente contratto;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede (1).
(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.
G) trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia;
I) trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni.
ORDINE DI GRADUATORIA
L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli.
Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici territorialmente competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola.
L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.
A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
III FASE: MOBILITA’ PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI CATTEDRA E/O DI RUOLO) E MOBILITA’ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE
La mobilità professionale precede la mobilità interprovinciale, ed è assegnato fno al 50% delle disponibilità
ORDINE DELLE OPERAZIONI MOBILITA’ PROFESSIONALE
a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati nell’ultimo ottennio dalle predette attività
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche oltre il predetto limite numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale nell’ambito della disponibilità della terza fase).
Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è attribuito anche l’eventuale posto dispari di cui all’art. 6, comma 6.
ORDINE DELLE OPERAZIONI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI (sulle disponibilità residuate dopo le operazioni di mobilità professionale)
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità, nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Sugli ulteriori posti residuali è possibile effettuare
p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);
q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;
s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase.
In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.
2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di II grado vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla mobilità della terza fase nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l’ordine delle operazioni riportate nel comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).
(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti (ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si aggiunga una ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno attribuiti 2 posti.
3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
ORDINE DI GRADUATORIA
L’ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto
punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso è disposto con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno è disposto manualmente dagli uffici scolastici territorialmente competenti dopo l’effettuazione delle procedure automatizzate.
6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.
7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.