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Mobilità professionale personale ATA – contratti a tempo indeterminato a.s. 2011/2012 – indicazioni operative

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L’allegato decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, dispone che le nomine per la mobilità professionale del personale ATA sono da effettuare utilizzando le graduatorie formulate ai sensi dell’articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 3 dicembre 2009, con il quale è stata disciplinata la materia.
In attesa di poter effettuare le nomine in argomento, con nota 6583 del 5 agosto 2011, sono state fornite le indicazioni operative per procedere all’accantonamento dei posti necessari, sui quali i dirigenti scolastici hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato a favore di supplenti nominati “…fino all’arrivo dell’avente diritto…” ai sensi dell’articolo 40, comma 9, della legge 449/97.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di procedere sollecitamente alle nomine per la mobilità professionale secondo le consistenze indicate, per provincia e per profilo professionale,  nell’elenco costituente parte integrante dello stesso decreto.
I contingenti assegnati a ciascuna provincia sono stati determinati detraendo dal contingente del personale da avviare a formazione (v. allegato al decreto direttore generale 28 gennaio 2010, n. 979) quello delle nomine effettuate, in prima applicazione, nell’ottobre del 2010 (v. allegato a nota dirpers/miur uff. 5°- n. 8962 del 5 ottobre 2010).
Le SS.LL. procederanno quindi alla individuazione del personale in questione utilizzando, come detto, le accennate graduatorie. La finalità del decreto suindicato è infatti quella di pervenire alla nomina di tutti gli aspiranti.
Di conseguenza, qualora il numero dei posti vacanti e disponibili non risulti sufficiente per nominare gli aspiranti inseriti in ciascuna delle graduatorie provinciali, sarà cura delle SS.LL. effettuare cortese urgente comunicazione a questa Direzione generale in merito alla consistenza del personale che non è possibile nominare nel corrente anno scolastico. Per effetto di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, tali soggetti saranno nominati l’anno scolastico successivo sempreché in presenza delle condizioni che possano legittimare la nomina in ruolo. Nell’annuale provvedimento sulle immissioni in ruolo saranno infatti contemplati termini e modalità per l’eventuale stipula dei contratti a favore del personale residuale alle odierne nomine.
La stipula dei contratti a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità professionale, resta comunque subordinata alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. Per quanto attiene alle nomine per il profilo professionale di D.S.G.A., le SS.LL. avranno cura altresì di verificare che il posto da assegnare sia vacante e disponibile oltre che nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2011/2012, anche nell’organico di diritto per il 2012/2013, tenuto conto delle misure restrittive previste dall’articolo 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché nei piani di dimensionamento, anche nell’ipotesi in cui non siano stati completati nel corrente anno scolastico.
Le presenti nomine vengono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. L’assunzione in servizio deve, comunque, avvenire entro cinque giorni dalla stipula del contratto, salvo le prescritte deroghe di legge.
La stipula del contratto, tra dirigente scolastico ed il destinatario della nomina per mobilità professionale, deve avvenire utilizzando gli appositi modelli che saranno quanto prima resi disponibili al SIDI. L’invio del contratto al competente ufficio del MEF deve poi avvenire a livello cartaceo secondo le indicazioni contenute nello stesso atto.
Con l’occasione, si evidenzia che il personale in oggetto deve effettuare il periodo di prova secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo 45 del vigente contratto del comparto scuola. Per i DSGA lo schema di contratto riporta la motivazione per effetto della quale non è previsto ulteriore corso di formazione, rispetto alle attività connesse alla procedura della mobilità professionale.
Al personale beneficiario della mobilità deve essere assegnata, per il corrente anno scolastico, la sede provvisoria di servizio utilizzando, prioritariamente, quelle sulle quali sia stato nominato personale supplente fino all’invio dell’avente titolo (articolo 40, comma 9, legge 449/97) e che risultino, ovviamente, disponibili sino alla conclusione del corrente anno scolastico. La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013.
Al personale che presti servizio nel profilo professionale di DSGA viene assegnata, quale sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio in qualità di DSGA, sempreché la medesima risulti disponibile per l’intero anno scolastico.
Analogamente, il collaboratore scolastico che stia già prestando servizio in profili professionali dell’area B, ottiene la medesima sede di servizio quale sede provvisoria per la nuova immissione in ruolo.
Si ritiene, infine, necessario ribadire che il conferimento delle nomine è subordinato alla conclusione dell’accertamento, con idonea certificazione, della rispondenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della domanda rispetto a quelli realmente posseduti. Ciò in quanto il venir meno di tale condizione comporta la nullità del contratto di lavoro, ferme restando le conseguenze di carattere penale, civile e amministrativo.

Il direttore generale
f.to Luciano Chiappetta

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