L’amministrazione deve collocare a riposo al compimento dei 65 di anni di età (salvo il trattenimento in servizio) i dipendenti che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota.
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A chiarirlo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che con nota n. 4295 del 30 gennaio 2012 (trasmessa dal Miur agli U.S.R. con nota prot. n. 3309 del 24 febbraio 2012), ha risposto ad un quesito del Ministero dell’Interno relativamente all’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
Ai sensi dell’art. 24, per i dipendenti che al 31 dicembre 2011 hanno maturato i previgenti requisiti per l’accesso al pensionamento (per età, anzianità contributiva di 40 anni o sistema delle quote), continua ad applicarsi la pregressa normativa, perché la nuova disciplina esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento.
Ne consegue che l’amministrazione, nell’anno 2012 e seguenti, dovrà collocare in quiescenza – salvo i casi di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio – il personale che abbia compiuto 65 anni di età e che nel 2011 era già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota.
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