“Il d.m. n. 249/2010 che regola il sistema di formazione iniziale del personale docente stabilisce che, in regime transitorio, possono conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, attraverso il tirocinio formativo attivo:
*coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal d.m. n. 22/2005 per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale corrispondente a una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il d.m. n. 22/2005;
* coloro che nell’anno accademico 2010-2011 risultano iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento di uno dei suddetti titoli;
* coloro che sono in possesso del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica”
riprendendo unicamente il decreto n. 249 del 10 settembre 2010 e non il Decreto dell’11 novembre 2011 in cui era stato chiarito
3) Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di cui al comma 7:
a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell’anno accademico 2010-2011 , fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;
c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.
4) I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono altresì essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all’insegnamento nelle rispettive classi di concorso.
La precisazione è d’obbligo, poichè il decreto ha spostato la data entro cui possedere i requisiti di accesso “entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale” e crediamo che da questa precisazione non si possa più prescindere (sono migliaia i docenti che nell’a.a. 2011/12 si sono iscritti a corsi singoli per recuperare crediti non acquisiti nel corso di laurea).