L’accusa arriva dall’ANP che ricorda che entro il 28 febbraio i dirigenti scolastici devono notificare al personale interessato il raggiungimeto dei requisiti per il pensionamento. Ma per ora non ci sono disposizioni della Amministrazione scolastica.
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La materia riguardante i pensionamenti del personale della scuola si fa sempre più complessa e complicata, ma l’Amministrazione si guarda bene dal dare disposizioni chiare e non fornisce il dovuto supporto tecnico ai dirigenti scolastici che si trovano in tal modo a rischiare in prima persona di omettere adempimenti importanti o di commettere gravi errori: lo sostiene l’Anp in un secco comunicato di poche ore fa. Il punto più controverso di tutta la questione riguarda il cosiddetto “pensionamento coatto” del personale che ha raggiunto i requisiti per il collocamento a riposo. Secondo l’Anp “l’Amministrazione non può far valere i requisiti posseduti dai singoli entro il 31 dicembre 2011 per collocarli in pensione; se lo facesse, il provvedimento di pensionamento coatto si configurerebbe a tutti gli effetti come un vero e proprio licenziamento, con possibilità di ricorso da parte del lavoratore ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori”. Inoltre, sempre secondo l’Anp, “i termini previsti per la pensione anticipata sono per l’appunto requisiti relativi alla pensione “anticipata” e non possono essere fatti valere unilateralmente dall’amministrazione, in quanto la domanda di collocamento in pensione anticipata resta un’opzione esclusiva del lavoratore dipendente”. D’altra parte – aggiunge ancora l’Anp – il comma 20 dell’art.24 del decreto legge n. 201/2011 afferma in modo esplicito che i termini per la pensione coatta, prevista già dalla legge 133/2008, devono tenere conto della rideterminazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento. L’articolo 72 della legge 133/08 prevedeva il pensionamento coatto per il personale che avesse raggiunto i 40 anni di contributi oppure i 65 anni di età. Il DL 201 ha innovato la materia introducendo l’istituto del “pensionamento anticipato” a cui però è il dipendente che può accedere. “Insomma – argomenta ancora l’Anp – bisogna tener conto dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia, altrimenti il collocamento in pensione si configura come un vero e proprio licenziamento, con tutte le conseguenze del caso”. Senza considerare che il fatto che i dirigenti scolastici hanno a loro volta obblighi nei confronti dei propri dipendenti: il 28 febbraio scade il termine ultimo per inviare il preavviso di pensionamento coatto al personale scolastico che abbia i requisiti e l’Anpo suggerisce ai dirigenti scolastici di provvedere in tal senso, fatta salva la possibilità di revocare il provvedimento in caso di indicazioni difformi da parte dell’amministrazione centrale. “L’amministrazione centrale e periferica del MIUR – conclude polemicamente il sindacato di Giorgio Rembado – non sapendo cosa decidere rimane in attesa che qualche altro ministero sbrogli la matassa”. |