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Diploma magistrale e 360 giorni di servizio, non facciamo confusione

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Fabio Albanese da diventareinsegnanti– Ritengo sia doveroso precisare quanto segue.Si sente parlare di percorsi agevolati o accesso diretto a TFA/CAS (o come li si voglia chiamare) per coloro che, in possesso di diploma magistrale, hanno anche maturato 360 giorni di servizio. Ebbene, va detto fin da subito che non esiste e non può esistere alcuna relazione tra il possesso del diploma di maturità magistrale e l’eventuale servizio maturato ai fini del riconoscimento dell’abilitazione già conseguita.

Il diploma di maturità magistrale è titolo “di per sé abilitante” (Corte Costituzionale), a prescindere da qualunque altra considerazione. Sono abilitati all’insegnamento, ai sensi dell’art. 197 del T.U. sulla scuola e dell’art. 15 comma 7 DPR 323 del 1998, tutti i diplomati magistrale che hanno conseguito il titolo al termine dei corsi iniziati entro il 1997-98, a prescindere dal fatto che abbiano o meno insegnato finora.

Ritengo sia importante puntualizzare questo fatto: l’abilitazione all’insegnamento è stata conseguita con il diploma e non con il servizio, né con i vecchi concorsi o corsi del 2005. Insomma l’abilitazione conseguita non è subordinata a nulla, è conseguita e basta, ed è stata conseguita superando l’esame di stato di fine corso dell’istituto magistrale. Questo è quanto dice la normativa.

Ogni altra affermazione è semplicemente priva di fondamento e frutto di pretestuose e fantasiose interpretazioni.Pertanto, non solo non ha alcun senso parlare di percorsi abilitanti (anche fossero solo formali) per coloro che già dispongono di un titolo che la stessa normativa vigente stabilisce essere titolo che “abilita all’insegnamento nella scuola elementare” ma si deve fare altrettanta attenzione a non confondere il concetto di abilitazione (intrinseco quindi al titolo stesso che costituisce una “qualifica” professionale) con qualunque problematica relativa al riconoscimento del servizio svolto, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, ambito questo che
rientra nel concetto di “reclutamento”.

In sintesi:
– tutti coloro che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002 sono abilitati, in virtù del titolo conseguito, all’insegnamento nella scuola primaria e, a prescindere che abbiano o meno insegnato finora, ad essi va riconosciuto lo status di insegnanti abilitati possessori di una valida e completa qualifica professionale;
– coloro che, oltre al possesso del diploma di maturità magistrale, hanno anche maturato i famosi 360 giorni di servizio hanno diritto, in applicazione della Direttiva 1999/70/CE, a veder trasformati i loro contratti da tempo
determinato a tempo indeterminato dal rispettivo datore di lavoro (l’Ente che gestisce la scuola paritaria per tali scuole, lo Stato per i dipendenti delle scuole statali).

Ma le due cose devono rimanere distinte e distinguibili, come del resto richiesto dalla norme comunitarie che puntualizzano la differenza tra il possesso di una qualifica professionale (Direttiva 2005/36/CE) ed i diritti relativi ai rapporti di lavoro (Direttiva 1999/70/CE).

Ovviamente in nessun caso ha senso parlare di corsi e/o procedure più o meno complesse, più o meno formali, più o meno sostanziali, da ritenersi “necessarie” per ri-conseguire un’abilitazione che è già stata acquisita.

Così come non ha alcun senso, ormai, pretendere solo dai diplomati magistrale il superamento di un concorso per titoli ed esami al fine di accedere alle graduatorie per l’insegnamento nelle scuole statali riservate al personale abilitato, poiché, come è noto, lo Stato ha espressamente rinunciato a questo prerequisito nel momento stesso in cui ha ammesso in tali graduatorie tutti gli altri docenti in possesso dell’abilitazione data da Scienze della Formazione Primaria senza richiedere anche il superamento di procedure concorsuali per titoli ed esami.

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