Lalla da orizzontescuola – Sì all’emendamento presentato dal Governo per i 23.000 docenti ad oggi esclusi dalle graduatorie ad esaurimento in quanto immatricolati ai corsi di abilitazione dopo la blindatura del 2007, ma solo in una fascia aggiuntiva e solo se già abilitati negli a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/11. Sì all’emendamento che consente ai docenti precari invalidi o malati oncologici l’inserimento della riserva annualmente, anche a graduatorie chiuse. No all’emendamento sulle pensioni, che avrebbe previsto uno slittamento al 31 agosto 2012 del termine per la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le norme previgenti alla riforma Fornero.
L’emendamento del Governo sull’inserimento in una fascia aggiuntiva dei 23.000 docenti abilitati ma esclusi dalle GaE
“Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012/ 2013.
IL GOVERNO”
L’emendamento per il riconoscimento annuale nelle Graduatorie ad esaurimento della riserva per docenti invalidi o malati oncologici
14.12 (testo 2)
BASTICO , ADAMO , VITA
Dopo il comma 2- ter , inserire il seguente:
«2- ter .1. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall’articolo 6, comma 3- bis , del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale».
Comunicato sen. Bastico su emendamento pensioni