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Prove Invalsi e compiti dei docenti

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Valutazione dei risultati

La Legge 15 Marzo 1997, n. 59, capo IV art.21, ha introdotto nelle istituzioni scolastiche l’Autonomia organizzativa e didattica, la quale impone forme di verifica e di valutazione dei risultati. Si può essere o meno d’accordo con l’autonomia, ma non si può respingere lo strumento della verifica, attraverso il quale deve essere rilevato anche il rispetto di quelle condizioni ancora attribuite, dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione, alla potestà legislativa dello Stato come “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;” e le “norme generali sull’istruzione” (Costituzione italiana, Titolo V, art.117).

 

Quale tipo di valutazione?

L’autonomia prevede forme di valutazione sia interna che esterna. La legge istitutiva dell’autonomia (capo IV art.21, comma 9) assegna alle scuole lavalutazione interna con “l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi”. Mentre il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 10, comma 1, introduce le modalità della verifica esterna: “Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione, riformato a norma dell’articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

L’apposito organismo autonomo è stato poi istituito con la Legge n. 258/1999: “Il Centro europeo dell’educazione, di cui all’articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, … è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione», di seguito denominato Istituto……… L’Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell’educazione, … In particolare, l’Istituto valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente,[ …]” (art.1).

 

Con il D.Lgs. n. 286/2004, le competenze dell’Istituto –qui ribattezzato come INVALSI– vengono ampliate: “L’Istituto: effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell’apprendimento permanente.” (Art. 3).

La Legge 25 ottobre 2007, n. 176 ha deliberato che: “A decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. (Art. 1, comma 5) ed haintrodotto nell’Esame di stato per la scuola secondaria di I grado, una prova nazionale predisposta dall’Invalsi.

 

“L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti”. (art.1, comma 4 ter)

 

Con la Direttiva n. 67 del 30.07.2010 il Ministro Gelmini ha:

a.       reiterato i contenuti dell’attività istituzionale dell’Invalsi a cui spetta di: “provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delle soluzioni e degli strumenti già adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Le prove dovranno essere effettuate con soluzioni che ne garantiscano la corretta somministrazione e forniscano adeguate garanzie sull’attendibilità dei dati, […]” (punto 2);

b.        indicato  le risorse finanziarie per tutta l’attività dell’Istituto.

 

A chi spetta la valutazione esterna?

Su questo punto, non paiono esservi dubbi: la valutazione esterna spetta, per logica e per attribuzione normativa, ad un organismo esterno individuato nell’Invalsi a cui sono stati attribuiti compiti istituzionali e risorse finanziarie.

 

Quale ruolo spetta ai docenti in questa operazione?

Alla domanda sono state fornite molte risposte che spaziano da ipotesi di rifiuto totale di ogni collaborazione, accompagnato da critiche nel merito delle prove stesse ad altre di accettazione totale e pregiudiziale, unita all’obbligo di  lavoro straordinario di correzione, e di contabilizzazione dei Test. (MIURA00DGOS prot. 2792 R.U./U./ 20 aprile 2011, a firma del Direttore generale Carmela Palumbo).

 

Questa la posizione della Gilda, votata dall’ Assemblea nazionale del 27 marzo 2011

  • Limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi interessate.
  • Rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei test che deve correttamente essere fatto da chi ha predisposto i test.
  • Consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla segreteria delle scuole perché essi li trasmettano all’INVALSI per la valutazione dei risultati.
  • Richiedere ai DS il pagamento delle eventuali prestazioni accessorie non previste dal CCNL e dai CCNI nei casi in cui i dirigenti provvedano con ordine di servizio ad obblighi non previsti da alcuna norma contrattuale.

 

Queste le motivazioni

La valutazione è una necessità istituzionale imposta dalla Legge sull’Autonomia, che la si condivida o meno. Alle scuole spetta quella interna, mentre all’Istituto designato spetta quella esterna. I due tipi di valutazione -secondo il parere dell’avvocatura dello Stato- sono stati sempre separati dal Legislatore: “La relazione organizzativa fra INVALSI e istituzioni scolastiche è qualificabile dunque in termini di autonomia. Se il legislatore avesse voluto introdurre una relazione organizzativa tra INVALSI ed istituzioni scolastiche diversa da quella, qualificabile in termini di autonomia, derivante dalla attribuzione di funzioni amministrative distinte e parallele, attesa la riserva di legge in proposito, avrebbe dovuto prevedere e disciplinare tale diversa relazione, individuando esplicitamente il ruolo reciproco svolto da un lato dall’INVALSI e dall’altro lato dalle istituzioni scolastiche. Per come è disegnata dalla legge, la competenza amministrativa in ordine alle verifiche ed alle prove determinate dall’Invalsi (così come in generale l’intera sua competenza amministrativa) è “allocata” esternamente alle istituzioni scolastiche.

La collaborazione richiesta alle istituzioni scolastiche può essere di tipo meramente materiale nei limiti delle determinazioni variamente adottate dall’INVALSI: distribuzione dei test, vigilanza durante lo svolgimento, raccolta e spedizione.”

 

La “collaborazione istituzionale” richiesta nella circolare del Direttore Palumbo è dunque dovuta da parte delle istituzioni scolastiche, che devono predisporre le condizioni perché la rilevazione -e solo quella- avvenga.

 

I punti che non tengono

Molti affermano che i docenti dovrebbero occuparsi della correzione e della contabilizzazione delle prove Invalsi, senza dimostrarlo, disattendendo così il principio per cui l’onere della prova spetta a chi accusa.

Le uniche verifiche che i docenti debbono correggere e contabilizzare sono quelle relative all’Esame di stato della scuola secondaria di I grado, poiché sono state considerate dalla Legge 176/2007 parte integrante dell’Esame medesimo.

Per il resto.

a)      Il compito della valutazione è affidato, per legge, ad un organismo esternoquale altra legge trasferirebbe ai docenti queste incombenze?

b)      L’Invalsi ha una funzione istituzionalequale norma giustifica che esso, organismo esterno passi ai docenti -che non hanno con l’Invalsi alcun rapporto di dipendenza- questa sua funzione?

c)      I docenti hanno già una propria funzione istituzionale, la quale discende direttamente dalla Costituzione e non dall’Invalsi.

 

E’ un dato di fatto che certi discorsi, orientati a convincere gli insegnanti sulla bontà dell’operazione, si muovano solo sul piano dell’opportunità e non su quellonormativo.

 

Ma:

a)  l’autonomia è Legge, perfino inserita in Costituzione (Sono materie di legislazione concorrente … istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolasticheCostituzione italiana, Titolo V, Art. 117);

b) dunque, gli organi decisionali delle scuole hanno l’autonoma di deliberare internamente prove di valutazione esterna;

c)  perciò, interventi che attengano alla sfera per così dire etica e non a quella normativa sarebbero da circoscrivere al dibattito culturale e non al rapporto interno all’amministrazione;

d) ovvero, il motivo che dovrebbe indurre i docenti a correggere ed a contabilizzare le prove Invalsi o si ritrova in una norma o non esiste.

 

A nostro avviso, sarebbe finalmente giunto il momento di riconoscere anche ai Docenti e ai loro organi decisionali l’autonomia di deliberare, evitando di suggerireaumenti di carico professionale, e quindi lavori aggiuntivi -obbligatori- di dubbia validità giuridica e di merito.

http://www.gildaarezzo.it/home.htm

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