Riproponiamo l’articolo di Carlo Forte, apparso su Italia Oggi del 30 settembre 2008, ad uso dei docenti i cui dirigenti dovessero fare rilievi in merito alle assenze a causa dei disagi provocati dalla neve e dal ghiaccio sulle strade di alcune Regioni.
Assenza dal servizio per eventi atmosferici eccezionali
A seguito dei fenomeni meteorologici atmosferici estremi (nevicate, allagamenti strade, chiusura strade per incidenti, ecc.) può accadere che il viaggio verso la sede di servizio venga funestato da notevoli problemi fino ad impedire il raggiungimento della stessa.
Alla luce della legislazione vigente e delle ultime disposizioni in materia di assenza dal lavoro, come deve essere giustificata la mancata presentazione a scuola per svolgere il servizio calendarizzato in orario? L’assenza forzata ( e documentabile) sarà oggetto di decurtazione dello stipendio?
In via preliminare va chiarito che le novità introdotte dal decreto legge 112/2008 (Brunetta) riguardano solo le assenze per malattia. Nulla è mutato per quanto riguarda altre tipologie di assenza.
Quanto al ritardo o all’assenza “per neve”, tale fattispecie rientra in quella prevista dagli articoli 1256 e seguenti del Codice Civile.
A questo proposito, la normativa primaria prevede che: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (articolo 1256) “, ma “se la prestazione diventa impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (articolo 1258)”.
Il caso di specie, peraltro, non è normato a livello secondario e, proprio per questo motivo, nel silenzio della legge scatta la cosiddetta discrezionalità amministrativa (che non è libera, ma vincolata all’applicazione del principio di ragionevolezza alla luce del vincolo del fine) per il tramite del potere di ordinanza che, in riferimento alle intemperanze atmosferiche, che rendono insicura la percorrenza delle strade (dunque per motivi di urgenza dovuti alla necessità di salvaguardare l’incolumità dei cittadini) può essere esercitato dal Prefetto (in riferimento a tutto il territorio provinciale) o dal sindaco (nel territorio comunale).
In ogni caso, qualora il potere di ordinanza venga esercitato intempestivamente o non venga esercitato, il prestatore di lavoro avrà titolo di giustificare il proprio ritardo in forma scritta,evidenziando il percorso, l’ora e le condizioni atmosferiche ostative al trasferimento in tempo utile al raggiungimento della sede scolastica per l’orario stabilito.
Dal quadro normativo appena esposto si evince, peraltro, che, stante la liberazione dall’obbligazione per causa di forza maggiore (motivo prevedibile, ma inevitabile) non è dovuto alcun recupero, fermo restando il diritto alla retribuzione.
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Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (1174).
Art. 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).