Requisiti per il diritto
1)almeno un contributo settimanale accreditato prima del 1° gennaio 2009 (in un qualsiasi anno precedente);
2) almeno 78 giorni di lavoro nel 2010 (nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate: malattia, maternità, ferie, riposi ordinari e compensativi ecc.; non sono invece conteggiate le giornate di assenza imputabili al lavoratore: sciopero, permessi non retribuiti ecc.)
Il contributo settimanale di anzianità contributiva (antecedente al 2009) si è maturato anche con un solo giorno di lavoro dipendente (subordinato).
Documenti da presentare
– modello DL86/88 bis, da richiedere a tutti i datori di lavoro dell’anno solare 2010 (da allegare in originale);
– modellods21/req rid (modello di domanda);
– un certificato di servizio per ogni rapporto di lavoro del 2010;
– modello detrazioni d’imposta MV10 (solo coloro che hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia);
– fotocopia di un documento di riconoscimento (da allegare solo se si delega altra persona a presentare la domanda).
Per questa tipo di prestazione previdenziale non è necessario essere iscritti al centro per l’impiego (CPI).
A chi va presentata la domanda?
La domanda può essere presentata agli uffici Inps personalmente, oppure inviata per posta con racc. A.R. alla sede Inps di residenza, entro il 31 marzo, corredata dalla prevista documentazione.
Coloro che sono domiciliati altrove rispetto alla residenza anagrafica possono presentare la domanda alla sede di domicilio (solo se presentata personalmente).
Quanto si percepisce?
L’importo dell’assegno è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni (determinato sulla retribuzione lorda delle sole giornate effettivamente lavorate), fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il parametro 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione ordinaria eventualmente goduto, delle giornate non indennizzabili dell’ anno (periodi scoperti di retribuzione ricadenti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro) e delle giornate di lavoro prestate (effettivamente lavorate e quelle non lavorate ma retribuite).
L ‘indennità può essere riscossa:
– allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
– con assegno circolare;
– con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale
Cosa fare se entro il 31/03 non si è ancora in possesso dei modelli DL86/88bis?
La domanda va comunque presentata all’Inps entro tale data; vi riserverete di integrare gli allegati appena ne sarete in possesso (entro 30 giorni).
Indennità di disoccupazione e contratto parasubordinato (lavoratori a progetto e collaboratori occasionali).
Chi ha lavorato nel corso del 2010 esclusivamente con rapporto di lavoro parasubordinato (lavoratori a progetto e collaboratori occasionali) non ha diritto all’indennizzo.
Chi ha lavorato sia con contratto subordinato che parasubordinato ha diritto all’indennizzo delle sole giornate di disoccupazione non coincidenti con l’attività lavorativa parasubordinata, e comunque per un numero di giornate non superiore a quelle effettivamente lavorate con contratto subordinato.
Esempi:
gg. effettivamente lavorate con attività subordinata n. 157
gg. non lavorate retribuite o non retribuite interne al rapporto di lavoro subordinato n. 60
gg. lavorate con contratto a progetto o con prestazione d’opera occasionale non coincidenti con l’attività lavorativa subordinata n. 30
360 – (157+60+30)= 125 giornate indennizzabili
********
gg. effettivamente lavorati con attività subordinata n. 89
gg. non lavorati retribuiti o non retribuite interni al rapporto di lavoro subordinato n. 19
gg. lavorati con contratto a progetto o con prestazione d’opera occasionale non coincidenti con l’attività lavorativa subordinata n. 30
360 – (89+19+30)= 222 = 89 (giornate indennizzabili)
Indennità e libera professione
Non si ha diritto all’indennità con requisiti ridotti se si è iscritti come liberi professionisti dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione. Tuttavia, se non c’è stata prestazione lavorativa autonoma nell’arco dell’anno solare coincidente con l’attività lavorativa subordinata, anche a fronte di iscrizione all’albo professionale la richiesta della prestazione va presentata. Qualora non venisse accolta è necessario proporre ricorso al Comitato Provinciale Inps entro 90 giorni dalla notifica della reiezione.
L’esito positivo del contenzioso non è però garantito.
Indennità e prestazioni occasionali
È opportuno allegare al modello di domanda (DS21/Req Rid) un’autocertificazione indicando le date dell’attività lavorativa occasionale e il committente.
Nel modello di domanda, alla voce “attività autonoma/collaborazione” anziché inserire le date (dal/al) si rimanderà pertanto all’autocertificazione allegata.
Per la disoccupazione requisiti ridotti bisogna essere assicurati da due anni. Cosa vuol dire?
Vuol dire aver versato i contributi contro la disoccupazione involontaria per almeno 2 anni (uno dei due deve essere antecedente di almeno 2 anni rispetto al 31/12/2010).
Il primo anno è quindi quello in cui si è versata contribuzione per la prima volta in assoluto (anzianità assicurativa). Il secondo anno è quello relativo al periodo di riferimento dell’indennità (2010). L’attività lavorativa svolta nel 2009 è quindi irrilevante ai fini del diritto e della misura dell’indennità.
N.B. I contributi obbligatori contro la disoccupazione involontaria sono versati dal datore di lavoro.
Il servizio militare o il servizio civile è utile per determinare l’ anzianità contributiva per la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti?
Tali periodi non vengono considerati utili a far valere l’anzianità d’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
I periodi di servizio civile sono accreditati figurativamente e assimilati alle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero ad attività parasubordinata (gestione separata).
Coloro che hanno invece prestato servizio militare obbligatorio valutare contenzioso.
Indennità di disoccupazione e contratto a tempo indeterminato
La prestazione è dovuta anche a coloro che hanno instaurato un rapporto di lavoro a T.I. durante l’anno, nel quale sussiste un periodo precedente sprovvisto di rapporto di lavoro.
Esempio: insegnante con costanza di rapporto di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno, nominato in ruolo dal 1° settembre.
In questo caso, se nel periodo luglio/agosto non ha goduto dell’indennità ordinaria (requisiti normali), conserva il diritto a richiedere e godere della requisiti ridotti.
La requisiti ridotti copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente la richiesta, indipendentemente dalla posizione giuridica successiva al periodo di disoccupazione (rapporto a T.I.) e da quella al momento della richiesta (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Indennità di Ds con requisiti ridotti e dichiarazione dei redditi
L’indennità che si percepirà quest’anno fa reddito per il 2011 anche se si riferisce al 2010. Da ciò ne discende che tale reddito va dichiarato nel 2011.
Sull’indennità lorda verrà trattenuta alla fonte l’Irpef al 23% (diminuita da eventuali detrazioni).
Le detrazioni fiscali contribuiscono ad annullare totalmente o parzialmente l’imposta Irpef applicata alla fonte (sulla somma indennizzata).
Giornate non indennizzabili e Modello DL86/88bis
Le giornate non indennizzabili devono considerarsi le domeniche e le festività infrasettimanali (se non effettivamente lavorate), siano state o no retribuite, e quelle non lavorate rientranti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro [vedi nota 1], nonché le giornate di ferie, di permessi retribuiti o non retribuiti, di sciopero, di 104 e altri congedi riconosciuti da altre leggi, e quelle indennizzate ad altro titolo (disoccupazione ordinaria, malattia, maternità, infortunio, ecc.).
Per i lavoratori della scuola (insegnanti) con orario settimanale pieno, il giorno libero va computato tra le giornate effettivamente lavorate.
Allo stesso modo vanno considerate effettivamente lavorate tutte le giornate feriali ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni (natale, pasqua, carnevale ecc.), eccetto se durante il periodo di sospensione si è stati assenti ad altro titolo (ferie, congedo parentale, malattia ecc.). [vedi nota 2]
Tutte le giornate feriali ricadenti nel periodo compreso tra la fine delle lezioni (inizi di giugno) e il termine delle attività didattiche (scadenza contrattuale) vanno considerate effettivamente lavorate, ovvero anche quelle non utilizzate per scrutini, esami, collegi docenti ecc.
Qualora nel quadro E del modello DL86/88bis la segreteria non avesse inserito i periodi su indicati tra le giornate effettivamente lavorate (e, quindi, indennizzabili) non inserendo nelle celle corrispondenti il codice X (gg. eff. lav.), è necessario pretendere la rettifica del modello. Non richiedendola si perderebbe parte dell’indennità di disoccupazione.
nota 1: le giornate non lavorate rientranti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro devono intendersi esclusivamente quelle per le quali non compete retribuzione.
Ad esempio: contratto di lavoro di 5 giorni, per 6 ore settimanali, prestate nei giorni di lunedì e venerdì. In questo caso i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non sono indennizzabili.
nota 2: I periodi di sospensione delle lezioni non sono imputabili al docente, il quale utilizza tali periodi per attività connesse alla funzione, così come delineato nel profilo professionale di cui all’art. 27 del vigente contratto nazionale.
La prova provata che durante il periodo di sospensione si è in servizio a tutti gli effetti è implicitamente sancita dall’art.19 comma 2 del vigente contratto collettivo: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria” Ciò significa che, se nel periodo di sospensione non si è assenti per ferie, malattia, maternità ecc., l’intero periodo va considerato come effettivamente lavorato, escludendo per ovvie ragioni i soli giorni festivi.
Quando sarà erogata l’indennità?
L’Inps ha 120 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per liquidare la prestazione senza dover pagare gli interessi.
Si consiglia ai colleghi di fotocopiare e conservare tutta la documentazione presentata all’Inps, in particolare il modello di domanda e il/i modello/i DL86/88bis.
È possibile percepire nello stesso anno entrambe le disoccupazioni?
Le due disoccupazioni non sono incompatibili, eccetto quando l’ordinaria con requisiti normali, richiesta l’anno precedente, ha già coperto tutti i periodi di disoccupazione dell’anno di riferimento, o nello stesso anno solare è stata erogata per un numero di giorni pari o superiori a 180.
In tutti gli altri casi si ha diritto all’una e all’altra.
Esempi di incompatibilità:
– attività lavorativa prestata dal 01/01/10 al 30/06/10 e dal 01/09/10 al 31/12/10. Indennità ordinaria con requisiti normali percepita dal 08 luglio al 31 agosto. In questo caso non è possibile richiedere la requisiti ridotti l’anno successivo.
– Attività lavorativa prestata dal 01/02/10 al 07/06/10. Indennità ordinaria con requisiti normali percepita nel periodo giugno/dicembre per più di 180 giorni. Anche in questo caso, malgrado dal 01/01/10 al 31/01/10 tale periodo dell’anno è rimasto scoperto sia da retribuzione che da indennizzo, non è possibile l’anno successivo richiedere la requisiti ridotti perché nell’ anno di riferimento sono già state indennizzate più di 180 giornate.
Esempio di compatibilità:
attività lavorativa prestata dal 07/01/2010 al 15/02/2010, dal 12/03/10 al 03/04/10, dal 15/04/10 al 07/06/10, dal 15/10/10 al 28/11/10. Indennità ordinaria con requisiti normali percepita nel periodo giugno/ottobre per 90 giorni. In questo caso è possibile richiedere l’anno successivo la requisiti ridotti per ottenere l’indennità di disoccupazione per i periodi dell’anno scoperti da contratto di lavoro e non indennizzati dall’ordinaria, che indennizzerà un numero di giorni non superiore a 90.
A cosa sono utili i contributi figurativi da disoccupazione?
I contributi figurativi da disoccupazione (con requisiti normali o ridotti) sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione (di vecchiaia e di invalidità) sia per aumentarne l’importo, eccetto per la pensione di anzianità (35 anni di contributi), per il raggiungimento della quale non sono utili i contributi figurativi da malattia e da disoccupazione, che concorrono solo per ottenere il requisito contributivo maggiorato (oltre 35 anni indipendentemente dall’età).
La contribuzione figurativa viene accreditata automaticamente e non è necessario riscattarla.
L’accredito avviene solo se si gode dell’indennità di disoccupazione e non anche per i periodi non coperti da indennizzo (ciò significa che non vengono accreditati i contributi figurativi per periodi in cui il lavoratore non possedeva i requisiti per richiedere l’indennità o li possedeva ma non l’ha richiesta).
L’Inps avvisa se la domanda sarà accolta o respinta?
Sì, la maggior parte delle sedi Inps inviano una comunicazione con posta ordinaria.
Se il modulo DS21/Req.Rid, è compilato in maniera errata o incompleta, la domanda può essere rifiutata o l’Inps chiama per rettificare?
L’errata o incompleta compilazione del modello di domanda non pregiudica nulla. Se alla stessa è stato allegato il mod. DL86/88bis, l’Inps provvederà a liquidare l’istanza sulla base dei dati in esso riportati e su eventuali altri in suo possesso (archivio).
Sanzioni in caso di falsa dichiarazione
Chi riscuote indebitamente (con alterazioni di dati o con altri metodi dolosi) l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali o ridotti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa. Il responsabile, inoltre, sarà privato, con determinazione dell’Inps, di 120 giorni di indennità di disoccupazione in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell’indebita riscossione. Tale sanzione, salve le eventuali pene previste dal codice penale, si applica anche nei confronti di chi tenti di ottenere, con dati alterati o altri mezzi fraudolenti, l’indennità di disoccupazione.
Come si calcola l’importo lordo dell’indennità?
Per poter determinare a quanto ammonterà l’importo dell’indennità è necessario conoscere il numero di giorni indennizzabili dell’anno solare e l’importo della retribuzione per giornate effettivamente lavorate.
Per calcolare l’importo lordo dell’indennità bisognerà proporzionare la retribuzione lorda per giornate effettivamente lavorate al numero di giornate indennizzabili, e su questa determinare il 35% sui primi 120 giorni e il 40% sui rimanenti (da 121 a 180).
La retribuzione lorda per giornate effettivamente lavorate, le giornate effettivamente lavorate e quelle non lavorate ma retribuite sono estrapolabili dal quadro F del modello DL86/88bis.
Esempio:
retr. per gg. eff. lav. x giornate ind. : gg. eff. lav. = retribuzione di riferimento
retribuzione di riferimento : giornate indennizzabili = retribuzione giornaliera
retr. giornaliera x n. di gg. ind. (fino a 120) x 0,35= ?
retr. giornaliera x n. di gg. ind. (diff. oltre i 120 e fino a 180) x 0,40= ?
Se le gg. indennizzabili sono più di 120, sommando i due totali si ottiene l’ importo lordo dell’indennità.
All’importo lordo vanno detratti l’eventuale trattenuta sindacale e l’eventuale imposta.
N.B. L’imposta IRPEF del 23% è diminuita o azzerata da eventuali detrazioni fiscali (per lavoro dipendente e assimilati e/o carichi di famiglia).
Esempio:
primo mod. DL86/88bis
retribuzione lorda gg. eff. lavorate (prima colonna) = 8.300,00
gg. eff. lavorate (seconda colonna) = 121
gg. non lav. ma retribuite (terza colonna) = 60
secondo mod. DL86/88bis
retribuzione lorda gg. eff. lavorate (prima colonna) = 5.487,60
gg. eff. lavorate (seconda colonna) = 80
gg. non lav. ma retribuite (terza colonna) = 42
tot. retrib. lorda per gg. eff. lavorate = 13.787,60
tot. gg. eff. lavorate = 201
tot. gg. non lav. ma retribuite= 102
gg. di disoccupazione req. normali 2009 = 0
360 – (201 + 102) = 57 (giornate che saranno indennizzate).
Determinazione dell’importo lordo e netto dell’indennità
13.787,60 : 201 x 57 = 3.909,92
3.909,92 x 35 : 100 = 1.368,47 (importo lordo)
1.368,47 – (imposta Irpef del 23% – eventuali detrazioni)= ?
? – eventuale trattenuta sindacale = indennità netta
Qualora la somma delle giornate effettivamente lavorate e non lavorate ma retribuite è pari o inferiore a 180, le giornate indennizzabili sono tutte quelle effettivamente lavorate.
Esempio:
gg. eff. lav. n. 143
gg. non lav. ma retr. n. 25
retrib. lorda per gg. eff. lav. Euro 10.000,00
Determinazione dell’importo lordo
10.000,00 : 143 x 120= 8.391,61
8.391,61 x 35%= 2.937,06 (importo lordo per i primi 120 gg.)
10.000,00 : 143 x 23= 1.608,40
1.608,40 x 40%= 643,36 (importo lordo per i 23 gg. oltre i 120)
2.937.06+643.36= 3.580,42 (tot. importo lordo)
Determinazione dell’importo netto
3.580,42 – (imposta Irpef del 23% – eventuali detrazioni)= ?
? – eventuale trattenuta sindacale = importo netto
Se non si sono chieste le detrazioni fiscali (per lavoro dipendente e/o per carichi di famiglia), e in assenza di trattenuta sindacale l’importo netto dell’indennità sarà pari a:
3.580,42 x 23 : 100 = 823,50 (ritenuta irpef)
3.580,42 – 823,50 = 2.756,92 (importo netto)