Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2012-2015(art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009)
L’anno 2012, il giorno 24 del mese di gennaio, in Palermo presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art.3 del D.P.R. 395/88;
VISTO il D.L.vo n. 150 del 27/09/2009;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.I.R. sottoscritto in data 21/12/2011 concernente i criteri per la fruizione dei permessi
allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2012/2015;
CONSIDERATA l’esigenza di chiarire le modalità di certificazione relativa alla frequenza dei corsi al fine di assicurare una disciplina omogenea per le diverse tipologie di corsi, anche alla luce delle indicazioni fornite, al riguardo, dalla circolare del luglio 2011 dell’A.R.A.N.
tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
1) L’art. 10, comma 2, del succitato C.C.I.R. è così sostituito: “Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità competente, ovvero, con riferimento alla frequenza delle Università telematiche, il piano delle attività, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, fatto salvo il controllo da parte dell’amministrazione”.
2) E’ abrogato l’art.10 c.6 dello stesso C.C.I.R.
Art. 2
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del presente C.C.I.R., l’art. 10 del C.C.I.R. stipulato in data 21 dicembre 2011 è modificato come segue:
“1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
2. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità compente, ovvero, con riferimento alla frequenza delle Università telematiche al piano delle attività, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, fatto salvo il controllo da parte dell’amministrazione.
3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.
4. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.
5. Per la preparazione degli esami, per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza. In particolare l’esibizione preventiva del certificato di iscrizione o della dichiarazione personale sostitutiva è elemento sufficiente per la fruizione dei permessi per le ore di studio e di preparazione e a maggior ragione per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.”
Organizzazioni Sindacali Delegazione Pubblica
FLC-CGIL Giusto Scozzaro Il Direttore Generale Maria Luisa Altomonte
Calogero Fasciana Il Dirigente – Uff. I Nunziata Barone
CISL Scuola Angelo Prizzi Il Dirigente – Uff. V Luca Girardi
UIL Scuola Vincenzo Granato Il Dirigente – Uff. IV Marco Anello
FGU Filippo Tortorici
Giovanna Campanella
SNALS-CONFSAL Michele Romeo
Giovanni Mezzasalma