In Italia le regole previdenziali sono complicate e oggetto di frequenti modifiche. Tutto cambierà, ancora una volta, dal 2012: per un normale lavoratore è molto difficile districarsi da solo. Questo calcolatore offre la possibilità di determinare in modo semplice la data in cui si matura il diritto alla pensione e quella in cui sarà effettivamente possibile accedervi.
Attenzione. Il calcolo viene effettuato per le pensioni che maturano dal primo gennaio 2012 in base alla legge 214/2011 (decreto Monti o salva-Italia). In assenza di circolari o chiarimenti operativi va considerato assolutamente provvisorio. In particolare non è stato inserito per il momento il pensionamento flessibile per chi ha iniziato a lavorare dal 1996, mentre sono contemplate le eccezioni per i lavoratori che avrebbero conseguito il diritto alla pensione nel 2012.
– Per le pensioni il cui diritto matura fino al 31 dicembre 2011 il calcolo viene invece effettuato in base a norme e tabelle contenute nelle leggi 247/07, 122/2010, 111/2011,148/2011, ed alle relative circolari se esistenti (in particolare Inps 60/2008, Inpdap 7/2008,Inps 126/2010). Si prega di tenere conto delle seguenti avvertenze.
– Il programma di calcolo suppone naturalmente la prosecuzione dell’attività lavorativa e il regolare accredito dei contributi dalla data indicata a quella in cui si consegue la pensione.
– Il programma ricerca sempre la data effettiva di pensionamento più vicina; quindi se dopo il conseguimento teorico dei requisiti esiste una seconda soluzione che comporta un minor tempo di attesa, questa viene sempre preferita.
– Per le pensioni il cui diritto è maturato nel 2011: una volta trascorsi i 12 o i 18 mesi richiesti rispettivamente per dipendenti e autonomi, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo nel caso di pensione Inps, dal giorno immediatamente successivo per i dipendenti pubblici con l’Inpdap.
– Dove richiesta, viene indicata la quota minima raggiunta ai fini del diritto alla pensione. Le quote (come chiarito ad esempio dall’Inps con la circolare 60/2008) si intendono raggiunte anche con l’utilizzo di frazioni di anno. Per la pensione di vecchiaia e quella di anzianità con 40 anni di contributi non è richiesta alcuna quota.
– Dal 2013 entrano in vigore le norme che innalzano automaticamente età e quote in base all’allungamento dell’aspettativa di vita. I nuovi requisiti saranno stabiliti dopo la verifica degli effettivi andamenti demografici; qui si adottano quelli ipotizzati nella relazione tecnica alla legge 214/2011. Inoltre in attesa di chiarimenti dalle future circolari si suppone che i mesi vengano calcolati in quanto tali e non trasformati in giorni: ad esempio dal 25 febbraio tre mesi si intendono passati il 25 maggio e non il 26 (cioè 90 giorni dopo).
– Per i lavoratori del settore scuola la finestra di uscita coincide sempre con l’inizio dell’anno scolastico.
– Per i dipendenti pubblici, l’Inpdap considera raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.
– Il programma non tiene conto delle norme più favorevoli per i lavori usuranti, né della possibilità per le donne di conseguire a 57 anni il diritto alla pensione calcolata però con il sistema contributivo.
Per ulteriori chiarimenti o per segnalare anomalie, consulta la pagina dei Contatti.