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Rsu: nelle Afam diritto di voto per i supplenti con incarico annuale

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Con un’interpretazione autentica sottoscritta all’Aran il 13 gennaio 2012 è stata finalmente abolita un’evidente discriminazione contenuta nell’art. 1 dell’accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 per la costituzione delle Rsu per il personale delle P.A. e per la definizione del nuovo regolamento elettorale.
La questione riguarda in particolare il comma 1 in cui è stata ripetuta la vecchia formulazione “Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale” senza tener conto che il comparto delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Afam) nel periodo 2022-2005 è stato scorporato dal comparto scuola.

 
Pertanto, al fine di non creare grave pregiudizio al personale finora titolare dell’elettorato attivo, l’Aran e le organizzazioni sindacali hanno formulato l’interpretazione autentica, precisando chiaramente che anche nel comparto Afam, così come nel comparto Scuola, hanno diritto a votare i supplenti, purché con incarico annuale.
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