L’Inps ha comunicato, con messaggio n. 966 del 17/01/2012, il rilascio di una nuova funzione di prelievo automatico dei dati dal sistema Uniemens. Fondamentale quindi sarà da ora in poi, ai fini della liquidazione dell’indennità in questione, il corretto inserimento dei dati da parte dei datori di lavoro nella denuncia mensile.
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Quanto sopra consentirà inoltre di evitare la richiesta all’assicurato del modello DL n. 86/1988 bis compilato dalla parte datoriale, ovviamente qualora quest’ultima abbia compilato in Uniemens la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.
Ricordiamo che la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno. L’indennità spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda.
Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).
La domanda va presentata all’Inps dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno (da gennaio 2012 è possibile presentare la domanda in via telematica).
Per quanto riguarda nello specifico il personale del comparto scuola, in messaggio in commento precisa che nella denuncia UNIEMENS per gli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero di giorni inferiore a sei, il datore di lavoro dovrà indicare comunque sempre sei giorni lavorati nella settimana.
Nulla è innovato invece in termini di assegno per il nucleo familiare (Anf).
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