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Il dirigente scolastico è assente. Ma nessuno lo può sostituire

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Le istruzioni ministeriali sulla formazione del programma annuale 2012, diramate il 22 dicembre scorso, non risolvono una delle questioni ripetutamente poste, quella del compenso ai docenti che sostituiscono il dirigente scolastico nei periodi in cui questi è assente o che ne svolgono le funzioni nelle sedi prive di titolare.
Anzi, la risolvono negativamente, giacché ribadiscono, argomentandolo, il concetto, già sinteticamente espresso l’anno scorso, secondo cui ai docenti non potrebbero essere conferite funzioni superiori (la sostituzione dei presidi) se non nei casi di posti di dirigente vacanti o di assenze con diritto alla conservazione del posto, ferie escluse (art. 52, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001).                    Conseguentemente non spetta il compenso, relativamente al quale il ministero effettivamente non versa alle scuole, né promette di versarlo in un secondo tempo, alcun importo. E se, ricordano le istruzioni, a qualche dirigente venisse in mente di conferire funzioni superiori, dovendole poi necessariamente retribuire, sappia che sarà chiamato a risponderne. Le istruzioni non ricordano che ciò avverrà solo nei casi di dolo o colpa grave, così come prevede al quinto comma lo stesso art. 52 del d. leg.vo n. 165. Ma garantire la continuità del servizio di direzione di un’istituzione scolastica non pare sia una colpa e, se di colpa si tratta, non pare sia tanto grave. Che la materia non sia inequivoca, poi, basta richiamare la facoltà, di cui il dirigente scolastico dispone ancora, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, del d.l. n. 165, di delegare specifici compiti ai docenti da lui stesso individuati. Norma in evidente contraddizione con quella che vieta l’attribuzione di funzioni superiori. Dovendo individuare quale delle due sia applicabile al caso dei docenti che sostituiscono il dirigente scolastico durante le sue assenze, nel corso delle quali essi svolgono compiti delegati in rappresentanza e sostituzione del dirigente scolastico, è evidente che sia applicabile quella che autorizza la delega, essendo prevista da una norma speciale della stessa dirigenza scolastica, e non quella che vieta l’attribuzione di funzioni superiori.
Non solo, ma sarebbe tuttora vigente la norma contrattuale che attribuisce al docente sostituto di un dirigente assente per più di quindici giorni l’indennità per lo svolgimento delle funzioni superiori, indennità altresì corrisposta nella misura del cinquanta per cento al docente vicario nelle sedi affidate in reggenza (art. 69 del contratto collettivo di lavoro del 4 agosto 1995, mantenuto in vita dall’art. 146, 1° comma, lett. g), n. 7). Che senso avrebbe mantenere in vita un compenso per esercitare funzioni superiori, che non potessero poi essere attribuite al potenziale destinatario, il docente sostituto? È vero che si potrebbe garantire la continuità della funzione dirigenziale mediante conferimento di reggenza al titolare di un’altra istituzione scolastica, ma non risulta che in occasione delle ferie sia scattato da qualche parte un tale meccanismo, che in ogni caso richiederebbe il ricorso a risorse finanziarie certamente superiori a quelle che si vogliono ora risparmiare, negando ai vicari il diritto a un compenso contrattualmente previsto. Per tacere del fatto che la disposizione invocata dal ministero, secondo cui non si possono attribuire funzioni superiori, ne ammette la possibilità nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto diversi dalle ferie. Ma il ministero non prevede assegnazioni nemmeno per quest’ipotesi. I direttori regionali dovranno allora conferire reggenze anche per le brevissime assenze di dirigenti ammalati di raffreddore?      (da ItaliaOggi di Mario D’Adamo)

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