L’art. 6 del CCNL prevede, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa tra RSU e dirigente scolastico, i criteri e le modalità relativi all’articolazione dell’orario del personale docente.
Vediamo in dettaglio quali aspetti dell’orario di lavoro è possibile regolare nel contratto di scuola.
L’orario di lavoro giornaliero massimo
Per i docenti, a differenza del personale ATA, il contratto nazionale non stabilisce quale debba essere l’orario di lavoro giornaliero massimo, perciò è opportuno stabilirlo nel contratto di scuola prendendo in considerazione la somma delle ore di insegnamento e delle attività funzionali della giornata. Nel contratto vanno fissate alcune norme di garanzia, come ad es la definizione di un tetto massimo giornaliero di ore complessive derivanti dalla somma degli impegni d’insegnamento e funzionali all’insegnamento che nessun docente può superare.
L’orario delle riunioni
Il contratto può stabilire:
- un determinato giorno della settimana da dedicare, di norma, alle riunioni;
- che non si fanno riunioni il sabato se al mattino vi sono lezioni;
- un periodo di preavviso (3-5 giorni?) per eventuali variazioni del calendario stabilito all’inizio dell’anno;
- che chi supera nell’anno le 40 ore per le riunioni di Collegio docenti (comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali) ha diritto ad un compenso orario (come da tab. 5 allegata al contratto nazionale).
L’orario delle lezioni
Il contratto di scuola può disciplinare tutti quegli aspetti che non attengono la didattica (perché sono di pertinenza del Collegio docenti), ma che comunque caratterizzano l’orario di lezione. Ad esempio:
- avere un orario giornaliero di lezione senza pause (buchi nell’orario) o comunque con un numero di buchi uguale per tutti i docenti;
- la possibilità di erogare un compenso forfetario dal fondo qualora per motivi oggettivi (ad es. cattedra/orario su più scuole) non sia possibile evitare i buchi;
- tener conto, nella predisposizione dell’orario di lezione, di alcuni diritti tutelati dalla legge o dal contratto nazionale, come, ad es., le agevolazioni in caso di maternità, disabilità, ecc.
Il giorno libero
Il giorno libero non è un diritto, ma la sua modalità di fruizione dovrebbe essere uguale per tutti. Il contratto di scuola può stabilire i criteri di scelta del giorno libero e di rotazione nei casi in cui le richieste eccedano le possibilità di accoglimento. Laddove non fosse possibile averlo (per ragioni oggettive, come, ad esempio, per chi opera su posti tra scuole diverse) va previsto un compenso forfetario per il maggior disagio.
Completamento dell’orario
Il contratto di scuola può definire i criteri di utilizzazione dei docenti nel loro orario per casi particolari quali ad esempio:
- l’assenza degli alunni per gita scolastica, manifestazioni, ecc.
- sospensione parziale delle lezioni in uno dei plessi e/o succursali di scuola (ad es. per consultazione elettorale).
In genere un docente non può essere utilizzato in una sede diversa da quella a cui è stato assegnato per tutto l’anno, a meno che non lo preveda esplicitamente il contratto, per il numero di docenti strettamente necessario e previo compenso per maggior disagio.
In caso di sospensione delle lezioni i docenti non hanno l’obbligo di recuperare le ore non prestate: non è previsto dal contratto nazionale, quindi non può essere imposto dal dirigente né inserito nel contratto di scuola.
I permessi orari
Sarebbe opportuno chiarire nel contratto di scuola che le ore di permesso non sono solo quelle di lezione, ma anche quelle funzionali, visto che nel contratto nazionale non vi è una specifica limitazione. Quindi è possibile chiedere ore di permesso anche nelle ore delle attività funzionali all’insegnamento (per gli impegni in Collegio, Consigli o altre attività funzionali). Il contratto di scuola potrebbe regolare come recuperare di queste ore (ad es. in supplenze o attività di recupero).
Flessibilità oraria individuale
La flessibilità oraria per ragioni didattiche è già prevista dal contratto nazionale. Il contratto di scuola può prevedere, per analogia, forme di flessibilità oraria individuale per esigenze personali e non didattiche. Come? Ad esempio offrendo a un docente la possibilità di scambiare ore con colleghi delle sue classi con obbligo di recuperarle in quelle stesse classi entro un tempo definito. In tal modo per gli alunni non sarebbe modificato il monte ore annuo delle materie, ma solo l’orario di una o due settimane.