di Lalla e Paolo1974 da orizzontescuola: Una supplenza temporanea, cioè con durata fino al massimo al termine delle lezioni, va assegnata da GI o da SP?
Prima del 31 dicembre, se gli elenchi del SP sono già in vigore, bisogna scorrerli con priorità, e passare alle GI solo in caso di esaurimento dei primi.
Una supplenza al 30 giugno va assegnata da GI o SP?
Prima del 31 dicembre, solo una supplenza fino al 30 giugno va assegnata da GI, poiché non si tratta di “assenza temporanea del personale in servizio”, bensì di una cattedra/posto/spezzone disponibile fino al termine delle attività didattiche.
Dopo il 31 dicembre saranno utilizzati con priorità gli elenchi del salvaprecari per tutte le supplenze
1.Per la sostituzione del personale temporaneamente assente (prima e dopo il 31/12);
2.Per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, e quindi anche per eventuali posti che si dovessero rendere disponibili o vacanti dopo tale data.
Cosa si intende per assenza temporanea?
Assenza temporanea è quella che ha come data di scadenza al massimo l’ultimo giorno effettivo di lezioni (malattia, maternità, congedo…). Dopo il 31 dicembre anche una supplenza fino al termine delle attività didattiche diventa temporanea e non può che essere assegnata fino al termine delle lezioni, scorrendo con priorità il SP.
La proroga di una supplenza breve, conferita da Graduatoria di istituto prima degli elenchi del salvaprecari, spetta allo stesso docente, o bisogna scorrere con priorità il salvaprecari?
1)La proroga del contratto spetta al supplente al rinnovo dell’assenza del titolare;
2)La proroga spetta anche se tra un’assenza e l’altra c’è il giorno libero o un giorno festivo;
3)La proroga non spetta se il titolare tra un’assenza e l’altra rientra in classe (anche per un solo giorno). In questo caso, infatti, si interrompe la continuità didattica e si deve riscorrere la graduatoria d’istituto o gli elenchi del “salva precari”, se sono già in vigore.
Riferimenti normativi:
Nota del 10 settembre 2010: Se la supplenza è stata conferita per scorrimento delle graduatorie d’istituto, questa è definitiva, e rimane tale anche dopo l’entrata in vigore degli elenchi del “salva precari”.
Art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze: la proroga spetta al supplente già in servizio :
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Solo il rientro effettivo in classe del titolare può far decadere la supplenza.
Ovviamente tutto questo vale anche se la supplenza sia stata originariamente conferita dagli elenchi prioritari.
Cosa succede se il titolare al termine del primo periodo ne produce un altro cambiando però la tipologia di assenza?
L’art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze rimane sempre valido anche se il titolare dovesse cambiare tipologia di assenza.
L’importante è che:
1. Il titolare non rientri in classe tra una assenza e l’altra;
2.Se siamo prima del 31 dicembre, la seconda assenza non renda la cattedra disponibile o vacante. In quest’ultimo caso, infatti, se la seconda tipologia di assenza rende la cattedra disponibile o vacante la supplenza decade e non ha nessuna importanza che tra un’assenza e l’altra il titolare non abbia ripreso servizio in classe.
Legenda
GI = Graduatorie di istituto