Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro, per un periodo massimo retribuito di due anni nella vita lavorativa (anche frazionabile in giorni), per l’assistenza di familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità.
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L’istituto del congedo straordinario è disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.L.vo 26 marzo 2011, n. 151, recentemente riformulato con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119.
Ad illustrare le modifiche introdotte recentemente e a fornire indicazioni circa la retribuzione e la copertura contributiva spettante ai lavoratori che fruiscono del congedo, è intervenuto nei giorni scorsi l’Inpdap con la circolare n. 22 del 28 dicembre 2011.
Oltre a delineare il quadro degli aventi diritto (rigorosamente nell’ordine: coniuge, genitori naturali o adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle), l’Inpdap ha ribadito che nipoti, cugini, generi o altri familiari, pur assistendo in convivenza un familiare con handicap grave, non hanno diritto alla concessione del congedo. Non è invece più necessario, per il soggetto richiedente, dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi aventi pari diritto, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, appunto all’interno della famiglia del disabile grave, debba prestare assistenza.
Ovviamente, il congedo è concesso solo se il disabile da assistere versi in situazione di gravità: a tal fine è ammessa la sola certificazione rilasciata dall’apposita Commissione medica presso l’Asl di competenza. Non è più richiesto il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, mentre condizione imprescindibile per l’ammissione al congedo straordinario è che il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza di un familiare.
Per quanto riguarda il trattamento economico, durante il congedo i richiedenti hanno diritto ad un’indennità economica pari all’ultima retribuzione percepita, ma solo con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Sono, pertanto, escluse quelle voci retributive aventi natura straordinaria o direttamente collegate all’effettuazione della prestazione lavorativa.
Per esplicita previsione normativa l’indennità, al lordo della relativa contribuzione, spetta fino ad un importo massimo complessivo annuo, che per il 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat, è fissato in euro 44.276,33. |