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I decreti sul TFA sono scritti male. Le richieste dei sindacati

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Lalla da orizzontescuola – Ci sarà una nuova versione del decreto sul TFA e su corsi di abilitazione per infanzia e primaria. La nuova bozza è all’attenzione del ministro, nel frattempo viene consultato l’Ufficio Legislativo per trovare una modalità per correggere gli errori, dato che i decreti sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e si vuole rispettare la tempistica per l’avvio della selezione, prevista per fine febbraio – inizio marzo 2012. Vi proponiamo le richieste sindacali.

Già nella lettera unitaria del 05 dicembre 2011 le organizzazioni sindacali elencano una serie di punti da prendere in considerazione:

“OSSERVAZIONI E PROPOSTE

In relazione ai due decreti emanati si segnala quanto segue:

1. Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 relativo alle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola materna

  • nella titolazione si indica erroneamente la scuola materna invece della scuola primaria;
  • nell’art. 1 va inserita, in ordine alla percentuale di assenze ammesse, una norma che garantisca le modalità di frequenza ai corsi nel caso in cui la sede di svolgimento sia in provincia diversa da quella di servizio o residenza;
  • nell’art. 2:
  1. al comma 4 va tolto il riferimento ai programmi di cui al D.M. 4/2/99 n. 26 e al Decreto 18/1/99 n. 8; ciò in quanto relativi ad ordinamenti e a programmi di insegnamento non più vigenti;
  2. al comma 11 – lettera b va eliminata la prova integrativa in lingua inglese di livello B1 del QCER per l’accesso all’abilitazione nella scuola primaria. La competenza in lingua inglese deve essere posseduta e verificata in uscita del corso ai fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • è necessario eliminare l’articolo 5 in quanto non attinente all’oggetto del decreto; infatti la validità dei titoli attiene alle modalità di reclutamento;
  • va inserito un articolo che definisca lo standard dei costi a carico dei partecipanti nelle varie fasi, assicurando la sostenibilità economica da parte degli interessati anche in applicazione di quanto stabilito dal DPR 306/97.

2. Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 relativo alle modalità di svolgimento prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249

Nell’art. 1:

  • inserire un comma che garantisca una percentuale di assenze e le modalità di frequenza ai corsi nel caso in cui la sede di svolgimento sia in provincia diversa da quella di servizio o residenza;
  • rivedere la lettera b del comma 3, in quanto non coerente con il testo del Decreto. E’ necessario, inoltre, individuare una soluzione al problema dei “corsi singoli”, ricorrendo, se necessario, anche a modifiche del DM emanato in modo da tenere conto della sfasatura temporale che si è venuta a creare, e chiarire che per quanto riguardo il TFA, l’abilitazione in lingua straniera per la scuola secondaria di I grado è relativa ad una sola lingua comunitaria, come già concordato nell’incontro del 3 dicembre;
  • al comma 5 togliere il riferimento ai programmi di cui al DM 357/98 che, in particolare per la scuola secondaria di primo grado, sono totalmente superati; tale riferimento e’, infatti, pertinente solo per la secondaria di secondo grado e questo sino alla completa attuazione in tutte le classi dei regolamenti di riordino, ossia sino all’a.s. 2013/14;
  • al comma 7 inserire una precisazione che garantisca, come assicurato verbalmente, la possibilità per gli aspiranti di partecipare anche a più di una prova di accesso;
  • al comma 16 prevedere che, nel caso di ulteriore parità dopo la valutazione dell’anzianità di servizio, siano ammessi in deroga gli aspiranti a parità di punteggio.
  • In analogia a quanto previsto nel decreto relativo alla scuola dell’infanzia e primaria va prevista, riprendendola dal DM, la modalità di conseguimento dell’abilitazione.

Va, altresì, inserito un articolo che definisca lo standard dei costi a carico dei partecipanti nelle varie fasi, assicurando la sostenibilità economica da parte degli interessati anche in applicazione di quanto stabilito dal DPR 306/97.

Va, infine, affrontato e risolto il problema della modalità di conseguimento dell’abilitazione per i docenti tecnico pratici; non è infatti accettabile che questa sia l’unica categoria di docenti esclusa dalla possibilità di conseguire l’abilitazione.

In relazione ai decreti di programmazione del fabbisogno e della sua distribuzione territoriale si fa presente che:

  • va garantito l’avvio contestuale per tutte le classi di concorso sia per quelle la cui attivazione è di competenza delle istituzioni AFAM, sia per quelle di competenze dell’Università;
  • le osservazioni di merito si potranno avanzare solo quando sarà fornita l’informazione preventiva sulle bozze dei relativi decreti.

Si ritiene, inoltre, di segnalare la necessità di:

  • intervenire per sollecitare la registrazione dei regolamenti relativi al conseguimento della specializzazione sul sostegno e sull’insegnamento CLIL. Ovviamente va immediatamente aperta la fase di informazione preventiva sulla programmazione e attivazione di tali percorsi;
  • conoscere il seguito dell’impegno assunto dal capo dipartimento Dott. Biondi nella riunione del 3 novembre, in relazione alla necessità di definire un regolamento per il riconoscimento delle abilitazioni conseguite in ambito comunitario;
  • individuare le possibili risposte alle legittime aspettative di tutti quei docenti che sono in possesso di rilevanti titoli di servizio e sono privi di abilitazione.
  • fornire una informativa sui contenuti del decreto da emanare per i criteri di selezione dei tutor e per i relativi contingenti “

Nell’incontro del 29 dicembre la FLC CGIL ha ribadito:

  • la modifica dell’art. 15 comma 1 lettera b del DM 249/10, che consente l’accesso diretto al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a coloro che “per l’anno accademico 2010/11, sono iscritti ai percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli” di studio previsti per insegnare nelle vigenti classi di concorso. Tenuto conto del ritardo con cui si sta avviando il TFA è evidente che tale limitazione temporale appaia superata
  • che sia chiarito in maniera inequivocabile che il TFA di lingua straniera per la secondaria di I grado dovrà essere attivato per una singola lingua
  • che sia specificato che le regole per l’accesso al solo TFA sono valide anche per le classi di concorso di strumento musicale.

Infine, la FLC ha rilanciato la proposta di un corso specifico per acquisire l’idoneità in lingua inglese per i maestri già abilitati.

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