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Le domande di procedura previdenziale sono immutate. Meglio aspettare i decreti attuativi.

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Le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell’art. 24 del decreto legge 201/2011, come convertito dalla legge approvata definitivamente giovedì scorso, non hanno apportato modifiche alle procedure richieste ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per cessare dal servizio e per chiedere all’Inpdap l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza, in entrambi i casi, dal 1° settembre 2012. Termini e modalità di presentazione delle domande continueranno, pertanto, ad essere quelli fissati e stabiliti dall’annuale decreto del ministro dell’istruzione ed illustrate da una apposita circolare. Decreto e circolare la cui emanazione potrebbe avvenire entro la prima quindicina del prossimo mese di gennaio.
Nel frattempo gli interessati possono comunque predisporre le due domande e trasmetterle, la prima alla scuola di servizio e la seconda alla sede provinciale dell’Inpdap, unitamente alla documentazione richiesta.
Alla luce delle disposizioni contenute nel comma 20 del citato art. 24 i due documenti ministeriali assumono invece un’ importanza particolare dovendo chiarirne gli effetti pratici nei confronti del personale che compie i 40 anni di servizio e/o contribuzione entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 20 dispone, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, che resta ferma l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 – nello specifico che in questa sede interessa, i commi 7 e 11 – del decreto legge 112/2008 (cessazione dal servizio di autorità con preavviso entro il 28 febbraio e discrezionalità nell’accoglimento della domanda di permanenza in servizio per un massimo di un biennio oltre i limiti di età), tenendo tuttavia conto della rideterminazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento( 42 anni di contribuzione per gli uomini e 41 per le donne per la pensione anticipata e 66 anni per quella per limiti di età). Dispone inoltre che restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati, prima della data di entrata in vigore dell’art. 24, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

Nulla si precisa, invece, nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2011 potrà fare valere 40 anni di servizio e/o di contribuzione o il 65° anno di età. Due in particolare gli interrogativi ai quali l’amministrazione dovrà dare una risposta: nei confronti dei primi dovrà disporre la cessazione di autorità a decorrere dal 1° settembre 2012? Nei confronti dei secondi potrà negare la richiesta di permanenza in servizio o si dovrà intendere ripristinato l’originario art. 16 del decreto legislativo 503/1995 che riconosceva al dipendente il diritto alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio? Un altro interrogativo al quale il ministero dovrà fornire una risposta chiara e immediata riguardo alla validità a meno – sempre alla luce delle nuove disposizione in materia pensionistica – della disciplina relativa all’accesso alla pensione anticipata congiuntamente alla permanenza in servizio in regime di part-time. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione del personale del comparto scuola sarà calcolata in base alla posizione contributiva posseduta dai singoli dipendenti. Nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 1995 poteva fare valere non meno di 18 anni di servizio e/o di contribuzione, ivi compresi, ad esempio, il riscatto del corso di laurea e i periodi di supervalutazione per i servizi prestati nelle scuole italiane all’estero, la pensione sarà calcolata con il sistema retributivo per i servizi prestati fino al 31 dicembre 2011, con il sistema contributivo per i servizi prestati successivamente e fino all’atto della cessazione dal servizio. Nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 1995 poteva fare valere meno di 18 anni di servizio e/o di contribuzione, la pensione sarà invece calcolata con il sistema retributivo per i servizi prestati e/o i contributi versati fino al 31 dicembre 1995. Con il sistema contributivo per i servizi prestati successivamente e fino all’atto della cessazione. Nei confronti del personale docente ed ATA che può fare valere solo periodi di servizio e/o di contribuzione prestati e/o versati a decorrere dal 1° gennaio 1996, il calcolo della pensione sarà disposto esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Franco Bastianini, Italia Oggi, 27/12/2011

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