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altri dubbi assenze vacanze natalizie

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Lalla da orizzontescuola- Riprendiamo il passo della guida di Orizzonte Scuola in cui chiariamo se l’assenza per malattia fino all’ultimo giorno di attività didattica e la nuova assenza dal primo giorno utile di lezione dopo la fine delle vacanze implichi il rientro formale a scuola (presa di servizio) affinchè tutto il periodo non sia considerato assenza continuativa.

Dalla Guida di Orizzonte Scuola

D.Se un docente usufruisce di un congedo parentale (o malattia del bambino) fino al 22/12 (ultimo giorno di lezione) e si riassenta nuovamente a partire dal 9/1, la scuola come dovrà considerare il periodo di sospensione delle lezioni?

Facciamo innanzitutto riferimento alla normativa:

CCNL/2007 art. 12 comma 6:
“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.

Nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Il docente può essere richiamato in servizio per una ripresa formale?

“È prassi ormai consolidata che il dirigente, in virtù della nota del Tesoro sopra richiamata (“È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”), alla scadenza del periodo di assenza di congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12, convochi a scuola il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più “clementi”, si “accontentano” invece di un telegramma, un fax o posta certificata in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a disposizione della scuola.

Tale prassi, radicata quanto inutile, risulta illegittima alla luce dell’art. del CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

Sarebbe un abuso considerare la sospensione delle lezioni al pari del giorno o periodo festivo.”

Le nostre considerazioni sono condivise dallo Snals, che nella informativa n. 70 del 29 novembre 2011 della sede di Bologna riprende le stesse argomentazioni:

Assenza per malattia fino al 23 dicembre; nuova assenza per malattia a partire dal primo giorno utile di lezione dopo la fine delle vacanze: i giorni di sospensione delle lezioni sono considerati come assenza?

Il periodo di sospensione delle lezioni non può essere considerato come assenza.
· Il riferimento normativo è la parte finale della nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – prot. n. 108127 del 15.6.1999:
“… diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Astensione facoltativa fino al 23 dicembre e richiesta di astensione facoltativa dal primo giorno di ripresa delle lezioni.

Il comma 6 dell’art. 12 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (astensione facoltativa) e 5 (malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice”.
· Alla luce del comma 6 dell’art. 12 del CCNL/2007, nel caso in cui si usufruisca del congedo parentale o per malattia del bambino in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” devono essere
computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”, ma non i periodi di sospensione delle lezioni.”

Di diverso parere l’ANP Piemonte, che così si esprime:

“[…] Sarà ovviamente il dirigente a scegliere le forme e le modalità ritenute più opportune; l’importante è che possa mettersi in condizione di disporre di elementi probatori per dare fondamento alla dichiarazione della ripresa del servizio.

Pertanto, la presenza fisica a scuola della docente in questione il 24 mattina proprio per effettuare la presa di servizio costituisce elemento formale per l’interruzione del congedo parentale che potrà legittimamente essere ripreso il 10 gennaio, senza che il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 9 gennaio venga computato come congedo parentale. E di questo la scuola può legittimamente rilasciare dichiarazione scritta a richiesta dell’interessata.”

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