Abbiamo preparato questa scheda per fare il più possibile chiarezza sulla questione “come si diventa insegnanti ora”, ovvero il concorso e il tfa. La scheda vale sia per chi si deve laureare che per chi si è appena laureato che per i docenti non ancora abilitati. Niente di nuovo ma alcuni chiarimenti necessari dopo la discussione nel post precedente in cui molte domande vertevano su aspetti pratici del nuovo decreto. Gli articoli e commi citati fanno riferimento ai punti precisi del decreto in cui sono contenuti. Diventa sempre più evidente la contraddizione fra i costi di formazione (quasi due anni dopo l’università!) e la retribuzione soprattutto dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia e si prospetta il rischio di restare tutta la vita al primo livello di stipendio.
Nelle interviste il Ministro Gelmini ha garantito che in sette anni abolirà il precariato e ha presentato il suo progetto come una soluzione definitiva (qualcuno si è dimenticato di avvisarla che il suo mandato non dura sette anni e che al cambio di governo i precari subiranno un’ulteriore lancio nel caos). In realtà con questa riforma non si annulla il precariato, ma si persegue l’obiettivo di dividere i precari in categorie e sottocategorie, gonfiando quelle pre-esistenti.
I posti naturalmente, nel frattempo, non aumentano ma continuano ad essere tagliati! Da un lato si parla di numero programmato, dall’altra si fa l’occhiolino ai già abilitati perché affrontino il tirocinio (e cioè per l’ennesima volta paghino per un lavoro sempre più ipotetico!). Per i più giovani poi una lunga laurea quinquennale finalizzata (laurea magistrale finalizzata all’insegnamento), che in caso di insuccesso resterebbe come titolo costoso ma inutile perché si può utilizzare solo nella scuola e solo per l’insegnamento.
Ecco tutte le domande a cui abbiamo risposto nella scheda:
1. Quali graduatorie ci saranno dopo questa ennesima riforma?
2. Come funziona il nuovo percorso per diventare insegnanti?
3. Come ci si abilita come insegnanti di infanzia e primaria?
4. Scuola secondaria superiore e inferiore: per chi si deve ancora laureare o deve iscriversi all’università come funziona?
5. In cosa consiste la Laurea Magistrale per l’insegnamento?
6. Scuola primaria e infanzia: per chi è già diplomato/laureato ma non ha l’abilitazione come funziona?
7. Scuola secondaria superiore e inferiore: per chi è già laureato ma non ha l’abilitazione come funziona?
8. Per le discipline artistiche e musicali come funziona?
9. Come funziona l’anno di tirocinio?
10. Ci si può abilitare per più classi?
11. Dopo il tirocinio si diventa immediatamente insegnanti e viene assegnata una cattedra?
12. Cosa vuol dire essere ammessi in soprannumero?
13. Chi ha diritto a entrare in soprannumero?
14. Come ci si specializza per il sostegno?
15. E’ vero che ci si può specializzare per insegnare la propria disciplina in lingua straniera?
16. Novità per gli ITP o insegnanti tecnico pratici?
Di seguito tutte le domande nella scheda completa su come si diventa insegnanti.
1. Quali graduatorie ci saranno dopo questa ennesima riforma?
Molte, troppe.
- vincitori di concorso,
- iscritti alle graduatorie ad esaurimento (tre fasce + le code), anche se l’on. Fioroni ha dichiarato al Corriere della Sera che verrà tolta la graduatoria a esaurimento (a che titolo? non si sa)
- abilitati con tirocinio iscritti alla II fascia delle graduatorie di istituto,
- non abilitati iscritti in terza fascia,
- iscritti alle graduatorie prioritarie (due fasce),
- aspiranti ai contratti regionali.
2. Come funziona il nuovo percorso per diventare insegnanti?
Il 7 luglio la Commissione Senato, dopo quella della Camera ha approvato il Decreto sulla formazione iniziale dei docenti. In settembre il Ministro Gelmini ha firmato il Regolamento. Il bando del concorso non è ancora uscito e non si sa una data o un periodo, ma si presume entro il 2011, l’anno scolastico 2010/2011. Dopo aver abolito le SSIS, il Ministro Gelmini ripropone sostanzialmente lo stesso metodo di abilitazione nelle nuove norme per l’abilitazione, ma prevede alcune novità come di seguito. In sostanza, i nuovi laureati conseguiranno dal 2011/2012 una nuova laurea magistrale della durata di cinque anni con tirocinio e valutazioni fin dal secondo anno. Una volta ottenuta questa laurea, si viene immessi nelle graduatorie, quali non si sa ancora, ma con molta probabilità nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. (Vedi di seguito il percorso specifico per i vari ordini e gradi di scuola).
3. Come ci si abilita come insegnanti di infanzia e primaria?
A partire dal 2011-12 l’abilitazione si consegue con una Laurea Magistrale di 5 anni, a ciclo unico, (art.3, comma2, lettera a), comprensiva, dal secondo anno, di relazione finale.(art.6, comma 5).
Chi sta frequentando alla laurea in scienze della Formazione primaria termina regolarmente (art.15 comma 17) e poi accede al tfa, quindi il percorso di formazione per chi sta ancora studiando si allunga di un anno! La laurea in scienze della formazione primaria non sarà più abilitante.
(per chi è già laureato o diplomato vedi di seguito)
4. Scuola secondaria superiore e inferiore: per chi si deve ancora laureare o deve iscriversi all’università come funziona?
A partire dal 2011-12 per accedere all’insegnamento serviranno due requisiti:
- laurea magistrale biennale, dopo la laurea triennale. Si accede alla laurea magistrale biennale tramite esame di ammissione multimediale (art.3, comma 2, lettera b e comma 4) e il possesso di crediti in specifici ambiti disciplinari (non esiste ancora l’elenco).
- Il tirocinio formativo attivo o TFA (475 ore presso scuole statali)
Ottenuti questi due titoli, si viene immessi in graduatoria. Non si sa ancora in quale ma è molto probabile la seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
5. In cosa consiste la Laurea Magistrale per l’insegnamento?
Alla laurea magistrale per l’insegnamento si accede previo esame d’accesso perché a numero programmato (teoricamente in base ai posti disponibili). E’ comprensiva di corsi per l’acquisizione della lingua inglese B2 e di capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali (art.3, comma 2, lettera b e comma 4). Per l’ammissione al test per accedere alla laurea magistrale serve laurea triennale e crediti in specifici ambiti disciplinari (non esiste ancora un elenco dei crediti, ma saranno probabilmente quelli della SSIS). I Corsi di laurea magistrale hanno carattere professionalizzante (art.4 comma 1) cioè sono uno per ogni classe di concorso della scuola secondaria di I o di II grado.
6. Scuola primaria e infanzia: per chi è già diplomato/laureato ma non ha l’abilitazione come funziona?
Ci saranno corsi abilitanti annuali, con test di ingresso e esame finale, riservati ai maestri diplomati non ancora abilitati (Art.15, comma 14).
7. Scuola secondaria superiore e inferiore: per chi è già laureato ma non ha l’abilitazione come funziona?
Ci saranno più concorsi per ottenere l’abilitazione, probabilmente nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Superato il concorso, si accede a un anno di formazione a pagamento, a carico del docente (art.16 comma 1), che si concluderà con un tirocinio formativo di 475 ore, probabilmente neanche questo retribuito.
Ai fini della graduatoria per l’accesso è previsto, in aggiunta al risultato delle prove (se superate), il riconoscimento di un punteggio:
- per i servizi di insegnamento (almeno 360 giorni) attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa
- per il Dottorato di ricerca attinente la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa
- per almeno 2 anni di attività di ricerca attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa
- per il percorso di studi
- per il voto della tesi
- per pubblicazioni o altri titoli accademici (almeno 60 CFU) attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa.
Il servizio di almeno 360 giorni nella scuola dà diritto ad un riconoscimento di 19 crediti per le attività di tirocinio a scuola e le didattiche disciplinari.
8. Per le discipline artistiche e musicali come funziona?
Per le discipline artistiche e musicali, è previsto un DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO, previo conseguimento di diploma accademico di I livello. Non sono stati ancora forniti ulteriori particolari.
9. Come funziona l’anno di tirocinio?
Si tratta di 475 ore, ovvero un intero anno scolastico, di servizio in una scuola statale. Alla fine dell’anno si sostiene un esame avente valore abilitante (art.7 comma 1) presso una Università, per complessivi 60 crediti (art.10 comma 1). Il tirocinio comprende lezioni di scienze dell’educazione, laboratori didattici e pedagogici, sotto la guida di un tutor. Il tirocinio è gestito da un Consiglio che comprende docenti e ricercatori universitari, tutor, dirigenti scolastici e un rappresentante degli studenti (art.10 comma 4 a). L’esame finale abilitante comprende valutazione del percorso di tirocinio (punti 30), esposizione orale di un percorso didattico (punti 30), relazione finale (punti 10), cui si aggiungono 30 punti per la media degli esami di laurea: totale 100 punti (art.10 comma 9).
Come per gli ex corsi SISS il tirocinio è gestito da docenti universitari + tutor, cioè docenti superiori con semidistacchi (art.11). Il tirocinio è attivabile dal 2010-11.
10. Ci si può abilitare per più classi?
Non nello stesso concorso. Un concorso+tirocinio=una sola classe di abilitazione. Le abilitazioni acquisite hanno validità per la sola classe di concorso prescelta, non è previsto nessun ambito verticale tra i due gradi della scuola secondaria.
11. Dopo il tirocinio si diventa immediatamente insegnanti e viene assegnata una cattedra?
No. Non si sa ancora cosa succede a quel punto. Infatti nel decreto non si dice nulla sul meccanismo di reclutamento dopo l’abilitazione.
12. Cosa vuol dire essere ammessi in soprannumero?
Ogni anno verrà stabilito quanti docenti abilitare, in base al bisogno reale. Oltre a questo numero, ci sono delle code di aventi diritto che entrano, appunto, in soprannumero.
13. Chi ha diritto a entrare in soprannumero?
Sebbene gli accessi siano a numero programmato, fino al 2012-13 sono ammessi al TFA (art.7,comma 3):
- direttamente senza sostenere la prova selettiva, coloro che avevano già ottenuto l’iscrizione alle SSIS e avevano sospeso la frequenza. E’ previsto anche il riconoscimento di crediti.(art.15, comma 1)
- in deroga, previo esame d’ammissione, anche coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento, sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico 2010-2011, siano iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento di Laurea specialistica/magistrale o ad un corso di diploma di II livello oppure a corsi del vecchio ordinamento
- in deroga, previo esame d’ammissione, tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio attualmente previsti per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria (Lauree/diplomi accademici vecchio ordinamento previsti dal DM 39/98, lauree specialistiche previste da DM 22/05 e lauree magistrali/diplomi accademici di II livello corrispondenti e il diploma ISEF) conservano il diritto ad essere inclusi nella III fascia delle graduatorie d’istituto e all’ammissione al TFA. (art.15 comma 12)
- è ammesso in soprannumero chi ha conseguito il dottorato o svolto due anni di attività di ricerca, previa prova orale.
14. Come ci si specializza per il sostegno?
Sono previsti corsi di specializzazione per il sostegno (300 ore di tirocinio e 60 crediti) riservati al personale abilitato, istituiti esclusivamente presso le Università. L’accesso è a numero programmato con prova di accesso. (art.1). E’ prevista l’attivazione, con successivo Decreto del Ministro, di corsi di specializzazione per il sostegno, anche per non abilitati (art.15 comma 23)
15. E’ vero che ci si può specializzare per insegnare la propria disciplina in lingua straniera?
Sì, verranno istituiti dei corsi di perfezionamento per insegnanti di varie discipline in lingua straniera (300 ore di tirocinio e 60 crediti. art.13) ma per ora non si sa nulla.
16. Novità per gli ITP o insegnanti tecnico pratici?
No, per gli insegnanti tecnico pratici hanno rinviato la questione a successivo decreto (art.15 comma 22)