fbpx

I Salvati: Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione.

1232

Nella scheda di sintesi troviamo le  differenze di trattamento pensionistico in relazione ai requisisti  introdotti con la legge 201/2011.
1. I salvati
2. I penalizzati
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
Il nostro schema si riferisce principalmente ai dipendenti dalla pubblica amministrazione.
redazione@aetnanet.com

(1)    I Salvati: Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione.

– Chi aveva maturato i requisiti prima della manovra Monti-Fornero ma non aveva optato per il pensionamento.
– Chi maturerà i requisiti entro il 31/12/11.
– Le donne, con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di almeno 57 anni (per le dipendenti), le quali accettino per la liquidazione della pensione con il contributivo, a condizione anche di avere almeno 18 anni di contributi entro il 31/12/1995. (Questa “fuga dal lavoro” è possibile per le donne fino al 2015, in base alla legge 243/2004).
– Chi raggiunge il nuovo requisito di vecchiaia (66 anni) dal 2012. Per costoro c’è un contentino di parità:  con l’abolizione delle “finestre berlusconiane” non dovranno aspettare un anno per avere la pensione, ma l’uscita per l’età con la “riforma montiana” è passata da 65 a 66 anni.
– I lavoratori  della p.a. prossimi al compimento dei limiti di età per la pensione (eccetto il personale della Scuola), che al 4 dicembre 2011 avevano/abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio per la manovra 112/2008 Art. 72 c.1.

NB. Per tutti i lavoratori che maturano i requisiti dall’ 1/1/2012 si applicano le disposizioni sull’adeguamento degi requisiti degli incrementi della speranza di vita.

(2)    I Penalizzati: Lavoratori ai quali la riforma si applica integralmente.

– I lavoratori pubblici che maturano i vecchi requisiti di anzianità nel 2012. Per loro, nell’ipotesi “base” (61 anni di età e 35 di contributi) un dipendente pubblico potrà andare in pensione due anni dopo il collega del settore privato.
– Chi raggiunge i 40 anni e un mese di contributi dal 2012  (un mese in più sia nel 2013 sia nel 2014) e che ha meno di 62 anni se uomo e 61 se donna. La pensione però sarà decurtata dell’1% per ogni anno mancante a 62 fino a due anni e del 2% ogni ulteriore anno. I maschi, inoltre, avranno un anno in più di lavoro per raggiungere il nuovo requisito  per la pensione . Cioè 42 anni e un mese con decorrenza immediata di assegno pensionistico, rispetto ai 40 e un mese più l’attesa di un anno di finestra come aveva deciso la “buon’anima” del precedente premier.
– Tutti i lavoratori che avrebbero raggiunto, dal 2013 e a seguire, i requisiti per la pensione di anzianità con il sistema delle quote: in questi casi (a differenza delle manovre di Berlusconi) viene richiesta una maggiore permanenza al lavoro di almeno tre anni.

(a cura di Giovanni Sicali)

da aetnanet.org

In questo articolo