Nella scheda di sintesi troviamo le differenze di trattamento pensionistico in relazione ai requisisti introdotti con la legge 201/2011.
1. I salvati
2. I penalizzati
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
Il nostro schema si riferisce principalmente ai dipendenti dalla pubblica amministrazione.
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– Chi aveva maturato i requisiti prima della manovra Monti-Fornero ma non aveva optato per il pensionamento.
– Chi maturerà i requisiti entro il 31/12/11.
– Le donne, con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di almeno 57 anni (per le dipendenti), le quali accettino per la liquidazione della pensione con il contributivo, a condizione anche di avere almeno 18 anni di contributi entro il 31/12/1995. (Questa “fuga dal lavoro” è possibile per le donne fino al 2015, in base alla legge 243/2004).
– Chi raggiunge il nuovo requisito di vecchiaia (66 anni) dal 2012. Per costoro c’è un contentino di parità: con l’abolizione delle “finestre berlusconiane” non dovranno aspettare un anno per avere la pensione, ma l’uscita per l’età con la “riforma montiana” è passata da 65 a 66 anni.
– I lavoratori della p.a. prossimi al compimento dei limiti di età per la pensione (eccetto il personale della Scuola), che al 4 dicembre 2011 avevano/abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio per la manovra 112/2008 Art. 72 c.1.
NB. Per tutti i lavoratori che maturano i requisiti dall’ 1/1/2012 si applicano le disposizioni sull’adeguamento degi requisiti degli incrementi della speranza di vita.
– I lavoratori pubblici che maturano i vecchi requisiti di anzianità nel 2012. Per loro, nell’ipotesi “base” (61 anni di età e 35 di contributi) un dipendente pubblico potrà andare in pensione due anni dopo il collega del settore privato.
– Chi raggiunge i 40 anni e un mese di contributi dal 2012 (un mese in più sia nel 2013 sia nel 2014) e che ha meno di 62 anni se uomo e 61 se donna. La pensione però sarà decurtata dell’1% per ogni anno mancante a 62 fino a due anni e del 2% ogni ulteriore anno. I maschi, inoltre, avranno un anno in più di lavoro per raggiungere il nuovo requisito per la pensione . Cioè 42 anni e un mese con decorrenza immediata di assegno pensionistico, rispetto ai 40 e un mese più l’attesa di un anno di finestra come aveva deciso la “buon’anima” del precedente premier.
– Tutti i lavoratori che avrebbero raggiunto, dal 2013 e a seguire, i requisiti per la pensione di anzianità con il sistema delle quote: in questi casi (a differenza delle manovre di Berlusconi) viene richiesta una maggiore permanenza al lavoro di almeno tre anni.
(a cura di Giovanni Sicali)
da aetnanet.org