Lalla di orizzontescuola- Il resoconto Snals della riunione di oggi al Ministero. L’ufficio Legislativo non ha ancora risposto alla richiesta del Miur per verificare se l’obbligo di permanenza quinquennale ai fini della mobilità interprovinciale, introdotto dall’art. 9, co. 21, della legge n. 106/2011 debba essere applicato anche a coloro che siano stati assunti nell’a.s. 2011/2012 ma con decorrenza giuridica dall’a.s. 2010/2011
“Nella mattinata di oggi si è tenuto al MIUR il programmato incontro per il rinnovo del CCNI della Mobilità per il personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013.
Nella riunione odierna sono stati esaminati, in particolare, alcuni degli articoli accantonati nelle riunioni precedenti: 7, 9, 20, definendoli compiutamente; per quanto riguarda l’art. 37bis l’Amministrazione si è riservata un’ulteriore riflessione.
La dott.ssa Maria Palermo, inoltre, ha comunicato che l’Ufficio Legislativo non ha ancora risposto alla richiesta di parere formulata dalla Direzione Generale del personale della scuola, per verificare se l’obbligo di permanenza quinquennale ai fini della mobilità interprovinciale, introdotto dall’art. 9, co. 21, della legge n. 106/2011 debba essere applicato anche a coloro che siano stati assunti nell’a.s. 2011/2012 ma con decorrenza giuridica dall’a.s. 2010/2011; è noto che la nostra e le altre delegazioni sindacali hanno unanimemente espresso la volontà di non applicare tale vincolo a coloro che si trovino nella situazione sopra riportata, per parità di trattamento rispetto agli altri colleghi assunti dalla stessa graduatoria nell’a.s. 2010/2011.
Sono state apportate alcune modifiche all’art. 7, sostituendo al punto V, ai fini della procedura dei trasferimenti con le precedenze previste dall’art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92, la terminologia “assistenza continuativa”, aggiornandola con la nuova normativa che prevede la figura del “referente unico”.
Sono stati, inoltre, precisati alcuni specifici requisiti in caso di assistenza al genitore disabile, da parte del figlio referente unico, prevedendo, tra l’altro, che tale figlio per beneficiare della precedenza abbia richiesto di fruire, per l’anno scolastico relativo alla presentazione della domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito.
E’ stato, altresì, chiarito che, in assenza di tutte le condizioni previste, la precedenza per il figlio referente unico che assiste il genitore ai sensi della legge 104, potrà essere fruita soltanto nella mobilità annuale.
Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche al comma 2 dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto), prevedendo, per il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V e VII, non inserito nella graduatoria di istituto per i perdenti posto, l’obbligo di dichiarare entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, l’eventuale venir meno delle condizioni che hanno determinato l’esclusione; in tal caso il dirigente scolastico procederà a riformulare la graduatoria di istituto e a determinare le nuove posizioni di soprannumero.
All’art. 9 (Documentazione e certificazione), al punto a) è stata contemplata la possibilità di documentazione in via provvisoria con la documentazione sostitutiva, nel caso in cui le commissioni mediche non si pronunzino entro il decorso dei 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei richiedenti; tale termine si applica solo nel caso delle patologie oncologiche.
Inoltre, sempre all’art. 9, sono state modificate alcune terminologie per rendere tale articolo coerente alla terminologia utilizzata nell’art. 7, punto V, in relazione al “referente unico”.
Un’altra importante modifica è stata effettuata all’art. 20, prevedendo una specifica tutela nel caso di costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di II grado, con particolare riguardo agli istituti di istruzione superiore che, a seguito del riordino della scuola secondaria di II grado, avviano nuovi percorsi di studio con l’attribuzione di differenti organici. In tali situazioni l’Ufficio Scolastico Territoriale provvederà all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del nuovo percorso, in ordine di graduatoria, a domanda, in base alla preferenza espressa.
Restano ancora sospesi gli articoli 2 e 37bis, e la parte relativa alla disciplina della mobilità per i docenti già utilizzati in altri compiti, transitati nel ruolo ATA, per i quali, con ogni probabilità, si farà riserva di aprire un’apposita sessione aggiuntiva dopo che siano stati definiti in maniera chiara tutte le problematiche inerenti tale personale, con le necessarie tutele richieste dal nostro e dagli altri sindacati.
La riunione proseguirà il giorno 6 p.v., con il tentativo fortemente voluto dallo SNALS CONFSAL di riuscire a concludere la trattativa in tale giorno affinchè l’Amministrazione possa inviarlo subito alla Funzione Pubblica e al MEF per il parere congiunto.