E’ obbligatorio chiamare i supplenti quando non sono possibili altre legittime soluzioni
In questi giorni giungono da più parti segnalazioni di modalità di sostituzione dei colleghi assenti che spesso divergono dalle indicazioni normative e contrattuali e rischiano di ledere pesantemente il diritto allo studio.
Ci riferiamo in particolare alla prassi della scissione delle compresenze e a quella della distribuzione degli alunni in altre classi.
Si tratta di procedure che è possibile utilizzare solo in casi di estrema necessità e urgenza, in quanto incidono sul diritto allo studio, sulla programmazione educativa e sulla stessa sicurezza delle aule. Lo ha ribadito anche il Ministero nella nota 9839/10
Per facilitare il lavoro delle scuole, ed evitare contenzioso, riproponiamo, in allegato, la nostra scheda riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.
Ricordiamo che, fino alla pubblicazione delle graduatorie prioritarie, le supplenze per sostituzione di personale assente vanno effettuate dalle graduatorie d’istituto e che le supplenze in corso al momento della pubblicazione delle graduatorie prioritarie, conservano la loro validità anche ai fini di eventuali proroghe o conferme (come indicato all’art. 6 del DM 92/11 sulle graduatorie prioritarie).
Per le altre tipologie di supplenze (annuali o fino al 30/06) conservano validità, fino al 31/12, le graduatorie provinciali o quelle d’istituto in caso di esaurimento delle stesse o dopo il 31/12 (da Flc-Cgil)
In questi giorni giungono da più parti segnalazioni di modalità di sostituzione dei colleghi assenti che spesso divergono dalle indicazioni normative e contrattuali e rischiano di ledere pesantemente il diritto allo studio.
Ci riferiamo in particolare alla prassi della scissione delle compresenze e a quella della distribuzione degli alunni in altre classi.
Si tratta di procedure che è possibile utilizzare solo in casi di estrema necessità e urgenza, in quanto incidono sul diritto allo studio, sulla programmazione educativa e sulla stessa sicurezza delle aule. Lo ha ribadito anche il Ministero nella nota 9839/10
Per facilitare il lavoro delle scuole, ed evitare contenzioso, riproponiamo, in allegato, la nostra scheda riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.
Ricordiamo che, fino alla pubblicazione delle graduatorie prioritarie, le supplenze per sostituzione di personale assente vanno effettuate dalle graduatorie d’istituto e che le supplenze in corso al momento della pubblicazione delle graduatorie prioritarie, conservano la loro validità anche ai fini di eventuali proroghe o conferme (come indicato all’art. 6 del DM 92/11 sulle graduatorie prioritarie).
Per le altre tipologie di supplenze (annuali o fino al 30/06) conservano validità, fino al 31/12, le graduatorie provinciali o quelle d’istituto in caso di esaurimento delle stesse o dopo il 31/12 (da Flc-Cgil)