Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale, trattandosi di conclusione:
a) per un verso, non conforme alla normativa vigente (che è chiara nello stabilire che l’insegnante di sostegno, una volta assegnato, assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, e partecipa alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri docenti, essendo perciò da escludersi che la designazione dell’insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno individuato);
b) per altro verso, incompatibile con il principio della non necessaria coincidenza del monte ore di frequenza settimanale dell’alunno con l’orario – cattedra settimanale del singolo docente (che potrebbe, in concreto, rivelarsi insufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza settimanale, specie nei casi in cui l’alunno abbia optato per una frequenza a tempo pieno);
c) per ulteriore profilo, incompatibile, nella sua rigidità, con lo spirito della normativa di settore, notoriamente volta a favorire in ogni caso l’integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno, le quali necessitano sempre di una valutazione il più possibile individualizzata e congruamente motivata, laddove la assegnazione dell’insegnante di sostegno “in deroga” deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia oppure anche grazie agli interventi attuati.
Invero, in astratto ed in via di principio, non può ritenersi di per sé illegittimo un intervento di sostegno minore (quando non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto), ma solo se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivamente operanti: di tal che, in definitiva, dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, fermo restando che, in ogni caso, la scelta deve essere in concreto motivatamente orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date.
http://www.dirittoscolastico.it/tar-campania-salerno-sentenza-n-1640-del-11-ottobre-2011/