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L’ultima stangatina a Brunetta. Salta il potere dei dirigenti di sospendere i propri docenti

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I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti. É quanto si evince da un’ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale i giudici di merito hanno affermato la prevalenza del contratto sul decreto Brunetta. Che secondo il ministero avrebbe attributo ai dirigenti scolastici il potere di sospendere i docenti fino a 10 giorni.                                
 Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi ultimi tempi (subito dopo la costituzione del nuovo governo) risale all’anno scorso (27.08.2010 n.3299). Ma è di estrema attualità perché dice l’opposto di quello che sostiene il ministero nella circolare 88/2010. Un terreno minato, questo dei rapporti tra docenti e dirigenti, che si presenterà al tavolo con il nuovo governo. E che però al momento non avrà un interlocutore: nella nuova compagine di governo non c’è infatti un ministro della funzione pubblica, delegs quest’ultima che ptorebbe essere assegnata al sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricalà. L’assenza di un ministro ad hoc rappresenta certamente un indebolimento per le interlocuzioni sul pubblico impiego. Che in un primo momento potrebbero anche giovare a una blindatura della riforma Brunetta. Ma che a lungo andare potrebbe rappresentarne anche la fine, vista la forza demolitrice delle aule dei tribunali contro la quale non ci sarebbe più un potere politico che si contrappone.

Secondo il Miur Brunetta prevale sugli accordi
Secondo il ministero le disposizioni del decreto Brunetta sarebbero prevalenti rispetto al contratto e, soprattutto, comporterebbero l’attribuzione del potere ai dirigenti scolastici di infliggere ai docenti sospensioni dall’insegnamento fino a 10 giorni.

Ma i giudici dicono di no: non c’è il contratto
Secondo i giudici di merito del Tribunale di Ferrara, invece, fino a quando le disposizioni del decreto Brunetta non saranno espressamente recepite nel contratto di lavoro, continueranno ad essere in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94. Ciò deriva dal fatto che la premessa contenuta nel vigente contratto di lavoro, che è parte integrante dell’accordo, afferma che le disposizioni contrattuali in esso contenute riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno. Pertanto, le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo dell’accordo. In buona sostanza, dunque, secondo il collegio, fino a quando resta in vigore il contratto del 22.11.2007 tutte le leggi che sono intervenute e interverranno successivamente alla data di sottoscrizione, anche se dispongono l’abrogazione di norme, non hanno effetto se non vengono espressamente richiamate nel contratto.

Ultrattività e reviviscenza
I giuristi sintetizzano questi concetti con due espressioni. La prima è l’ultrattività dei contratti collettivi. Che consiste nella prosecuzione della vigenza degli stessi fino a quando non vengano sostituiti da nuovi accordi. E la seconda è la reviviscenza. Che consiste nella permanenza in vigore di norme di legge abrogate, che si verifica quando queste norme vengono richiamate in una disposizione vigente.
Tutte queste cose si sarebbero verificate, secondo il Tribunale di Ferrara, prima di tutto per effetto di quello che è scritto nella premessa al contratto. E poi anche perché nell’art. 91 dell’accordo, che riguarda le sanzioni disciplinari dei docenti, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94.

Le sanzioni sono quelle del Testo unico
Disposizioni che recano l’elenco delle sanzioni e, soprattutto, indicano gli organi dell’amministrazione che sono competenti ad irrogarle. Sulla base di questo ragionamento, il collegio ha anche affermato che nei confronti dei docenti sarebbe rimasta in vita anche la norma che prevede la sospensione cautelare. Ma tale sospensione non può essere applicata né dal dirigente scolastico, né dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Perché l’art. 506 del testo unico prevede che sia il ministro in persona a doverla applicare.

Il preside può solo avvertire
Il corollario di queste premesse è che, se la tesi dei giudici dovesse risultare fondata, il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti sarebbe inesistente. Il testo unico, infatti, attribuisce ai dirigenti scolastici la facoltà di esercitare il potere disciplinare solo fino all’applicazione dell’avvertimento scritto. E dunque, sarebbero giuridicamente infondati gli argomenti addotti dal ministero dell’istruzione, nella circolare 88/2010, per dimostrare l’esistenza del potere disciplinare dei dirigenti fino all’applicazione della sospensione fino a 10 giorni.
     (di Carlo Forte da ItaliaOggi)

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