fbpx

Docenti di sostegno sostituiscono colleghi della stessa classe: rilievi del SAB

1242

Lun, 21/11/2011 – 17:09

SAB – Rilievi del SAB sull’errata utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno per attività di supplenze temporanee in sostituzione dei colleghi assenti.

E’ stata rappresentata a questa O.S. la circostanza che presso molte scuole della provincia di Cosenza, è prassi consolidata sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l’assenza del docente curriculare.

Come da numerose Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.

Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.

Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 – ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.

Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare.

La contitolarità della classe, per come circostanziato dall’art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente
di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro della programmazione dell’azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.

La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato:

“Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.

E’ da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa, nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni nelle vari classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma costituisce di fatto, rischi per la sicurezza.

È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi d’infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente.

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Direzione Regionale della Calabria di emanare una specifica nota a tutti i Dirigenti Scolastici delle varie scuole di ogni ordine e grado, per il rispetto delle disposizioni di riferimento sotto riportate, al fine di evitare che l’insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito istituzionale.

Riferimenti:

– Direttiva dell’U.S.R. per la Puglia prot. n. 7938 dell’11/9/2008;

– Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota MIUR prot. n. 4274 del 4/8/2009 -;

– Nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009;

– Nota MIUR prot. n. 9839 dell’8/11/2010;

– Nota U.S.R. per la Basilicata prot. n. 7934 del 22/11/2010;

– Nota A.T.P. Bari prot. n. 345 del 19/1/2011;

– Nota A.T.P. Bari prot. n. 76/1 del 4/5/2011.

F.to Prof. Francesco Sola (Segretario Generale SAB)

In questo articolo