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DIFFIDA PER MANCATA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  di Palermo e Provincia Loro Sedi e p.c. U.S.R. SICILIA A.T. PALERMO

OGGETTO: DIFFIDA PER MANCATA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

La nota n.9839 dell’ 8 novembre 2010, con cui il MIUR conferma le
indicazioni già fornite nella nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, ribadisce
“l’obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente
temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero
o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in
applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed,
in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in
servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali
oltre l’orario d’obbligo”. La stessa nota aggiunge che nel caso in cui le
soluzioni indicate “non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti
scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del
diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche,
possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado
di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5
giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e
a 15 giorni nella scuola secondaria”

Da più parti ci vengono segnalati comportamenti illegittimi da parte dei
Dirigenti Scolastici, che non provvedono alla nomina del personale supplente
necessario alla copertura delle assenze del personale docente assente in
relazione sia a supplenze “lunghe”(astensione obbligatoria, congedi
parentali, astensione facoltativa, allattamento) sia a supplenze “brevi”.

La scrivente organizzazione sindacale ritiene illegittima ed illegale la
pratica costante dello “spezzatino orario” di una supplenza lunga con
attribuzione delle ore ai docenti interni a tempo indeterminato, l’utilizzo
degli insegnanti di sostegno per supplenze giornaliere  e la suddivisione
degli alunni in altre classi in caso di assenza del docente.

Ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene che la mancata
sostituzione del personale scolastico assente possa rientrare nella
fattispecie, penalmente rilevante, della interruzione di pubblico servizio e
della violazione delle norme sulla sicurezza; di conseguenza

DIFFIDA

formalmente i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di
Palermo e provincia a procedere in comportamenti non conformi alla normativa
vigente. I Dirigenti Scolastici dovranno, pertanto, provvedere senza indugio
al regolare conferimento delle supplenze per la sostituzione del personale
assente.
Permanendo le difformità, si procederà, senza ulteriore preavviso,
all’esercizio dell’azione legale nei confronti dei singoli dirigenti
tanto per violazione delle norme contrattuali quanto per interruzione di
pubblico servizio e violazione delle norme sulla sicurezza  nei  luoghi di
lavoro. USB Scuola Palermo

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